Rinuncia irrituale al ricorso e potere del giudice di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Sardegna n. 644 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non richiede necessariamente una rituale rinuncia al ricorso notificata alle altre parti ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.. Quando la dichiarazione del difensore, ancorché non preceduta dalla notificazione alle controparti, costituisca inequivoca manifestazione del difetto di interesse alla decisione nel merito, il giudice può dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.. In caso di mancata costituzione dell’amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere alla regolazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento interdittivo con cui il SUAP Associato Unione dei Comuni del Sarrabus aveva ordinato la cessazione immediata dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento, ma l’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
Nelle more del giudizio, il ricorrente depositava in data 21 gennaio 2026 una dichiarazione di rinuncia al ricorso e alle relative domande, con richiesta di compensazione delle spese di lite. L’atto non veniva però notificato alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza previsto dal codice del processo amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Nel caso di specie, la parte ricorrente non aveva provveduto a tale adempimento, limitandosi al mero deposito dell’atto di rinuncia.
Cionondimeno, il giudice osserva che la dichiarazione resa dal difensore, pur non integrando una rinuncia rituale, costituisce una inequivoca manifestazione del difetto di interesse alla decisione nel merito. Tale circostanza legittima la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Collegio esclude ogni regolazione, non essendosi costituita in giudizio l’amministrazione resistente. Nessuna statuizione viene altresì adottata in relazione alla domanda di liquidazione del compenso del difensore per il gratuito patrocinio, essendo rimessa tale questione a un distinto decreto collegiale di liquidazione, da adottarsi all’esito degli accertamenti di segreteria e previa fissazione d’ufficio della prima camera di consiglio utile.
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Nota della Redazione
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