Contributi per cortometraggi e mancata visione del materiale filmato: l’eventuale prova filmata non incide sul punteggio culturale (TAR Sardegna n. 643 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici per la produzione di cortometraggi, la valutazione del contenuto culturale del progetto, da cui dipende il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, deve essere effettuata sulla base della sola documentazione progettuale indicata dal bando (sceneggiatura, piano di lavorazione, cast artistico e tecnico, relazioni). Il materiale girato precedentemente o le prove filmate del cortometraggio da finanziare costituiscono un elemento eventuale, non indispensabile, che non contribuisce alla formazione del punteggio culturale. Il giudizio artistico, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di una evidente, macroscopica illegittimità, contraddittorietà o abnormità, non potendosi ravvisare un vizio di eccesso di potere nella mera diversità di valutazione espressa da differenti commissioni.
Il Fatto
La Regione autonoma della Sardegna approvava, con determinazione del 24 gennaio 2024, un bando per l’assegnazione di contributi per la produzione di cortometraggi di interesse regionale a favore di persone giuridiche. La società ricorrente partecipava alla selezione con il progetto “Su cane andalusu”, che veniva ritenuto “non idoneo” per avere ottenuto un punteggio complessivo di 38 punti (9 per il valore artistico e tecnico, 29 per la valorizzazione dell’identità regionale), inferiore alla soglia minima di 50 punti richiesta dalla lex specialis. Avverso l’esito negativo la società proponeva ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti avverso la determinazione di impegno di spesa, deducendo vizi di istruttoria, motivazione e illogicità della valutazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, richiamato il principio della “ragione più liquida”, ha esaminato nel merito le censure, ritenendole infondate. In relazione al primo motivo, il Collegio ha chiarito che il bando, coerentemente con la legge regionale n. 15/2006, esclude espressamente il materiale girato precedentemente o le prove filmate dalla valutazione del contenuto culturale, come emerge dall’aggettivo “eventuale” e dalla natura del contributo, finalizzato alla produzione di un cortometraggio da realizzare entro un anno. La commissione ha quindi correttamente valutato il punteggio culturale solo sulla base della documentazione progettuale (sceneggiatura e relazioni), senza dover visionare il link al materiale filmato per le domande che non avevano raggiunto la soglia minima.
Quanto al secondo e terzo motivo, concernenti rispettivamente l’attribuzione di 9 punti per il valore artistico e di 29 per l’identità regionale, il TAR ha escluso che le valutazioni espresse siano affette da profili di evidente irragionevolezza. La motivazione della commissione, sebbene negativa, è stata ritenuta congrua e sufficiente, in quanto fondata su considerazioni plausibili circa la scarsa originalità della storia e la mancata contestualizzazione etnografica e paesaggistica nel territorio sardo. Il Collegio ha precisato che il giudizio artistico di un’opera cinematografica è interamente rimesso all’apprezzamento della commissione, con sindacato del giudice amministrativo limitato ai soli casi di abnormità.
Con particolare riferimento al precedente positivo ottenuto in altre procedure, il TAR ha osservato che l’ampia discrezionalità dell’amministrazione comporta che differenti commissioni possano legittimamente esprimere giudizi opposti senza che ciò integri un vizio di eccesso di potere. Allo stesso modo, non è emersa alcuna contraddittorietà rispetto ad altri progetti ammessi, le cui valutazioni favorevoli risultavano sorrette da motivazioni ampie ed esaustive, idonee a delineare un percorso argomentativo opinabile ma non illogico. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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