Ottemperanza per la Carta del Docente e esclusione dell’astreinte per l’Amministrazione (TAR Sardegna n. 597 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia del giudice ordinario che riconosce il beneficio della Carta elettronica del docente, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La domanda di pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve, però, essere respinta quando ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta, la sua articolazione in più fasi coinvolgenti soggetti terzi e la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma incentivo meramente eventuale e di impiego facoltativo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lanusei che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di 1.000,00 euro tramite il predetto strumento. Il titolo esecutivo, passato in giudicato, era stato notificato all’Amministrazione, senza che questa avesse provveduto ad alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente adiva il TAR ex artt. 112 e segg. c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il Collegio ha precisato che il commissario, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, potrà ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il TAR l’ha respinta, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. aggiunge al limite negativo della manifesta iniquità quello, autonomo, della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Alla luce di tale principio, il Collegio ha ritenuto che molteplici ragioni giustifichino la decisione di non condannare la parte pubblica, valorizzando la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e l’eccezionale mole di contenzioso seriale. Ha inoltre rilevato che il beneficio, per la modestia del suo ammontare, non configura un mezzo di sostentamento del lavoratore, ma un incentivo meramente eventuale e di impiego facoltativo, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
Da ultimo, il TAR ha posto le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, riducendone l’importo a 400,00 euro in ragione della natura seriale del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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