Ottemperanza e cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo (TAR Sardegna n. 498 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del dictum giudiziale da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la notificazione del ricorso introduttivo, determina la cessazione della materia del contendere, essendo conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. Tale sopravvenienza non elide, tuttavia, la necessità di una pronuncia sulle spese, che devono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente in base al criterio della soccombenza virtuale, avendo la P.A. adempiuto solo successivamente all’incardinamento della causa. La natura seriale del contenzioso e la standardizzazione dell’attività difensiva costituiscono elementi rilevanti per la liquidazione equitativa delle spese, riducendone l’importo rispetto ai valori medi.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a termine per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione, tramite accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione, oltre rivalutazione e interessi.
Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione alla sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna. Nelle more del giudizio, il Ministero provvedeva comunque all’accredito delle somme dovute. Il ricorrente insisteva pertanto per la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, alla luce dell’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, il ricorso aveva perso la propria funzione, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del giudizio. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare il merito delle censure.
Quanto al regolamento delle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, osservando che la P.A. aveva ottemperato al comando giudiziale solo successivamente all’incardinamento della causa, rendendo necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale per ottenere quanto già spettante in forza del giudicato. L’Amministrazione è stata pertanto condannata al pagamento delle spese in favore della parte ricorrente.
Nella quantificazione del dovuto, il Collegio ha valorizzato la natura seriale del contenzioso, evidenziando come il difensore della parte ricorrente avesse patrocinato, nella medesima camera di consiglio, otto cause di contenuto identico o sovrapponibile. L’attività difensiva, caratterizzata da un elevato grado di ripetitività e sostanziale standardizzazione, ha indotto il giudice a una liquidazione equitativa in misura ridotta, pari a euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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