Ristrutturazione edilizia nel centro storico: diniego legittimo per vincolo paesaggistico (TAR Sardegna n. 73 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la riconduzione di un immobile ricadente nel centro storico tra gli organismi architettonici di valore storico, come definiti dalle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale, non appare manifestamente illegittima, con la conseguenza che il diniego dell’intervento di ristrutturazione edilizia con ampliamento risulta conforme alle prescrizioni del Piano Particolareggiato. La valutazione dell’amministrazione, supportata dalla relazione istruttoria tecnica, prevale in assenza di evidenti errori di fatto o travisamenti, e non sussiste il requisito del periculum in mora, non ravvisandosi un pregiudizio grave e irreparabile in capo al richiedente che abbia visto rigettare la propria istanza di permesso di costruire.
Il Fatto
Il ricorrente presentava una DUA finalizzata alla ristrutturazione edilizia con ampliamento di un fabbricato esistente, con cambio di destinazione d’uso da studio a civile abitazione, sito nel centro storico del Comune. L’amministrazione regionale esprimeva parere negativo, confermato in sede di riesame, e il Comune adottava il provvedimento unico di diniego, preceduto dal preavviso di rigetto. Il ricorrente impugnava gli atti, deducendo l’illegittimità della qualificazione dell’immobile come edificio di valore storico e chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, all’esito del sommario esame tipico della fase cautelare, ha ritenuto che le determinazioni dell’amministrazione fossero coerenti con le prescrizioni del Piano Particolareggiato del centro storico, dichiarato conforme agli artt. 51, 52 e 53 delle N.T.A. del PPR. In particolare, dalla documentazione versata in giudizio è emersa la corretta riconduzione dell’immobile tra gli edifici qualificabili come organismi architettonici di valore storico, ai sensi del punto 1.2. dell’allegato A alla determinazione n. 2626/DG dell’11.11.2008, per i quali è consentita solo l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro conservativo e sostituzione degli elementi incongrui, in coerenza con l’abaco degli elementi costruttivi e con l’uso di materiali e tecniche della tradizione locale.
Il collegio ha valorizzato la relazione paesaggistica presentata dallo stesso ricorrente, dalla quale si evinceva che il fabbricato è risalente agli anni ’40 e ricade nel vecchio nucleo urbano, elemento che ha supportato la scelta amministrativa di vietare interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento. La valutazione tecnica dell’amministrazione non è apparsa manifestamente illogica o arbitraria, non emergendo elementi idonei a inficiarne la correttezza in sede di delibazione cautelare.
Quanto al periculum in mora, il TAR ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, considerato che il diniego non incide sulla possibilità di eseguire gli interventi di conservazione dell’immobile consentiti dalla normativa urbanistica e paesaggistica. La misura cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase incidentale.
La decisione ribadisce che nel giudizio cautelare amministrativo il fumus boni juris deve essere valutato in termini di probabile fondatezza del ricorso, e che la riconduzione dell’immobile a una categoria edilizia soggetta a vincoli conservativi non può essere sindacata dal giudice amministrativo in assenza di evidenti profili di illegittimità dell’istruttoria.
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Nota della Redazione
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