Ottemperanza per il mancato pagamento della Carta docente: nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 456 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e nomina il commissario ad acta qualora l’amministrazione, pur avendo eseguito parzialmente il giudicato, non abbia provveduto al pagamento del capitale riconosciuto dal titolo esecutivo. L’esecuzione in via sostitutiva è disposta quando la sola liquidazione delle spese legali non integra l’integrale adempimento dell’obbligo imposto dalla sentenza passata in giudicato. La nomina del commissario non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Una docente di ruolo aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 1000,00 oltre interessi e spese di lite. La sentenza, non impugnata, era divenuta irrevocabile.
Rimasta ineseguita la parte relativa al pagamento del capitale, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata ottemperanza e l’eventuale nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato che l’amministrazione, nel corso del giudizio, aveva provveduto alla liquidazione delle spese legali, realizzando solo un’ottemperanza parziale. Il giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale era rimasto, invece, del tutto ineseguito.
In udienza, la difesa dell’amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire indicazioni utili per una tempestiva soluzione bonaria. Tale mera sollecitazione interna, non seguita da un concreto adempimento, ha indotto il Collegio a ritenere fondata l’istanza di nomina del commissario ad acta.
Il giudice ha quindi nominato, quale commissario, il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un altro Dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di qualsivoglia compenso al commissario, in quanto le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Ha infine posto le spese di lite a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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