Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela del diniego di conversione del permesso per protezione speciale (TAR Lombardia n. 1059 del 22.07.2026)
la conversione del permesso per protezione speciale; nessun profilo di merito trattato.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
La domanda giudiziale volta all’annullamento di un provvedimento amministrativo diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere allorché l’Amministrazione, nelle more del giudizio, annulli il provvedimento impugnato in autotutela e adotti un nuovo atto satisfattivo della pretesa del ricorrente. La declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. non richiede l’accertamento del vizio dell’atto originario, fondandosi esclusivamente sulla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione della spontanea e tempestiva attivazione dell’Amministrazione, nonché della sussistenza di incertezze interpretative sul quadro normativo di riferimento, ferma la restituzione del contributo unificato ove versato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura aveva dichiarato inammissibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato. Il ricorso era diretto all’annullamento dell’atto ed era stato fissato per la trattazione dell’istanza cautelare. Prima dell’udienza, l’Amministrazione depositava un provvedimento dell’8 luglio 2026 con il quale annullava in autotutela l’atto impugnato e disponeva il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di dodici mesi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la sopravvenienza dell’atto di autotutela aveva integralmente eliminato l’atto impugnato e attribuito al ricorrente il bene della vita richiesto. Con il rilascio del permesso per lavoro subordinato è venuta meno la lesione dedotta in giudizio, sicché la domanda di annullamento è divenuta priva di oggetto. Su tali basi il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di scrutinare i motivi di ricorso.
Quanto alle spese, la pronuncia di compensazione è stata motivata dalla natura spontanea e tempestiva dell’intervento demolitorio, intervenuto prima dell’udienza di discussione dell’istanza cautelare, nonché dalle incertezze interpretative relative al quadro normativo di riferimento in materia di conversione del permesso per protezione speciale. La compensazione non ha tuttavia escluso l’ordine di restituzione del contributo unificato ove versato, conforme alla regola secondo cui la soccombenza virtuale non può gravare sul ricorrente rimasto vittorioso nel risultato finale.
La decisione è stata resa con la forma della sentenza breve ex art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti, in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare.
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Nota della Redazione
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