Ottemperanza alla sentenza sul lavoro: cessazione della materia del contendere dopo adempimento tardivo e condanna alle spese (TAR Sardegna n. 421 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione adempia al comando giudiziale dopo la notificazione del ricorso introduttivo, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. L’adempimento tardivo, intervenuto successivamente all’incardinamento del giudizio, non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. La natura seriale del contenzioso, con attività difensive standardizzate e ripetitive, costituisce elemento rilevante ai fini della liquidazione equitativa delle spese in misura ridotta.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma di euro 2.000,00, oltre interessi. A seguito dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna. Successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso, il Ministero provvedeva, sia pure tardivamente, ad eseguire il dictum giudiziale, accreditando le somme dovute. La ricorrente insisteva tuttavia per la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preso atto dell’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, rappresentato dalla stessa ricorrente nella nota depositata in atti, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo la parte conseguito il bene della vita cui mirava il giudizio di ottemperanza.
Quanto alle spese processuali, la Sezione ne ha disposto il pagamento in favore della ricorrente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. Tale criterio è stato ritenuto applicabile in considerazione del fatto che la P.A. aveva adempiuto al comando giudiziale solo successivamente all’instaurazione del giudizio, sicché l’attivazione del ricorso era da considerarsi necessaria per ottenere l’esecuzione della sentenza.
Il Collegio ha quindi proceduto alla liquidazione delle spese, valutando equitativamente la loro entità. A tal fine, ha rilevato la natura seriale del contenzioso in materia, evidenziando come il difensore della ricorrente avesse patrocinato, nella medesima camera di consiglio, cinque cause di contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensive caratterizzate da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione.
Sulla base di tali considerazioni, le spese del giudizio sono state liquidate in misura ridotta, pari a euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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