La mobilità esterna del dipendente pubblico è cessione di contratto: giurisdizione al giudice ordinario (TAR Sardegna n. 169 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mobilità esterna dei pubblici dipendenti, anche quando sia attuata mediante procedure para-selettive e ancorché coinvolga atti amministrativi riconducibili agli schemi tradizionali dell’esercizio del potere autoritativo, integra una fattispecie di cessione del contratto di lavoro già in essere. Non viene in rilievo, invece, la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a seguito di una procedura selettiva concorsuale. Le controversie che ne derivano, comprese quelle nelle quali si deduca l’illegittimità degli atti presupposti o il loro contrasto con precedenti pronunce giurisdizionali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. La dedotta violazione del giudicato non costituisce un criterio autonomo di attribuzione della giurisdizione.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato di un Comune, partecipava a una procedura straordinaria di mobilità indetta dalla Regione per l’immissione nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale. L’avviso di selezione, nella formulazione originaria, non richiedeva il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. Nel corso della procedura, la Regione modificava l’avviso introducendo tale requisito per il personale proveniente da enti non facenti parte del “Sistema Regione”. A seguito del diniego di nulla osta espresso dal proprio ente, il ricorrente veniva escluso dalla procedura e impugnava gli atti conclusivi dinanzi al TAR, deducendone l’illegittimità anche per violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza favorevole.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il proprio precedente, richiamando l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia di riparto di giurisdizione. Secondo tale indirizzo, la mobilità, anche esterna, dei pubblici dipendenti va qualificata come cessione di un contratto già in essere, con la conseguenza che le relative controversie rientrano nella cognizione del giudice ordinario, che ha giurisdizione sull’unico rapporto di lavoro al momento della lesione dei diritti.
. Il Tribunale ha precisato che per procedure concorsuali di assunzione, ascritte al diritto pubblico e all’attività autoritativa dell’amministrazione, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro o i procedimenti concorsuali interni che comportino una novazione oggettiva del rapporto. La mobilità, invece, realizza una mera modificazione soggettiva del contratto.
Il Collegio ha quindi esaminato la tesi del ricorrente, il quale sosteneva la giurisdizione amministrativa in ragione della natura autoritativa dell’atto impugnato e della sua contrarietà a un precedente giudicato. Tale prospettazione non è stata ritenuta idonea a mutare la natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. La lesione denunciata inerisce al mancato perfezionamento della mobilità e, quindi, alla cessione di un rapporto di lavoro già in essere. Il bene della vita perseguito dal ricorrente resta l’immissione nei ruoli regionali mediante passaggio diretto, circostanza che conferma la natura della vicenda come attinente alla modificazione soggettiva del rapporto di lavoro.
La Corte ha infine ribadito che la mobilità del personale pubblico, anche quando attuata con procedure para-selettive e coinvolgendo atti amministrativi, integra una cessione del contratto. La dedotta violazione del giudicato non assume rilievo come criterio autonomo di attribuzione della giurisdizione, ma dovrà essere apprezzata dal giudice ordinario, il quale potrà valutare la legittimità dell’azione amministrativa anche disapplicando gli atti illegittimi. In accoglimento dell’eccezione preliminare, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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