Inottemperanza alla Carta docente: nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 119 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è lo strumento per conseguire l’esecuzione coattiva del giudicato che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La parziale ottemperanza dell’amministrazione, limitata al pagamento delle spese legali in favore del procuratore antistatario, non integra l’esecuzione integrale della sentenza quando il pagamento del capitale resta ineseguito. In tale evenienza, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina un commissario ad acta, individuato di regola in un dirigente della medesima amministrazione debitrice, con facoltà di delega, assegnando un termine per l’adempimento in via sostitutiva. L’attività commissariale affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione è svolta a titolo gratuito, senza diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Lanusei, Sezione Lavoro e Previdenza, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi euro 2.000,00, relativi agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022. La sentenza, non impugnata nei termini, era passata in giudicato.
A fronte della mancata esecuzione spontanea della pronuncia, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione, in via sostitutiva, dei provvedimenti necessari all’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che l’amministrazione, nel corso del giudizio, aveva provveduto esclusivamente alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario. Tale adempimento configura una parziale ottemperanza della sentenza, in quanto il giudicato sul riconoscimento del capitale — la somma di euro 2.000,00 per la Carta docente — era rimasto integralmente ineseguito. La circostanza è dirimente ai fini dell’accoglimento del ricorso.
Nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026, la difesa dell’amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza tuttavia fornire elementi utili a una soluzione bonaria e tempestiva della controversia. Tale dichiarazione, di natura meramente sollecitatoria, non integra alcuna forma di adempimento e giustifica l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta.
Il Collegio nomina quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’adempimento in via sostitutiva.
Poiché l’incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività svolta. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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