Ottemperanza al giudicato e legittimazione della Carta del docente (TAR Sardegna n. 92/2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo, la cui ottemperanza va azionata dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inottemperanza è provata e il ricorso va accolto, con conseguente condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato entro un nuovo termine e nomina, sin da ora, di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire del beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 3.000,00.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione in data 2 luglio 2025. Tuttavia, alla notifica non seguiva alcun adempimento e risultava decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione in atti è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero in data 2 luglio 2025 ed era passata in giudicato il 4 novembre 2025, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Sassari. Il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato il 18 novembre 2025, dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il TAR ha quindi accolto la domanda, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha riconosciuto al contempo che l’attribuzione del beneficio della Carta elettronica del docente deve avvenire secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 122, l. n. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28 novembre 2016.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari, con possibilità di ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente ma, in considerazione della natura seriale del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva, le ha equamente ridotte a complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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