Inottemperanza al giudicato su Carta Docente: il TAR nomina commissario ad acta (TAR Sardegna n. 84 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’accertamento dell’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso volto a ottenere l’esecuzione della pronuncia. Il giudice amministrativo, nell’ordinare l’ottemperanza, può sin da ora nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, il quale potrà avvalersi anche dell’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. La natura seriale del contenzioso e la sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva costituiscono criteri equitativi per la riduzione della liquidazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, una sentenza che riconosceva il diritto al beneficio della Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di complessivi € 2.500,00.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, ma quest’ultima non aveva dato corso ad alcun adempimento, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. Dalla documentazione in atti è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero in data 19 marzo 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria del 20 ottobre 2025. Il ricorso è stato notificato il 14 novembre 2025 e, pertanto, il termine di centoventi giorni previsto dalla norma per l’esecuzione spontanea del titolo esecutivo risultava inutilmente decorso.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, disponendo l’accoglimento della domanda e la condanna del Ministero a dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nei successivi 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla notificazione se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIM, con facoltà di delega, prevedendo che lo stesso possa procedere anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha infine regolato le spese di lite, ponendole a carico dell’Amministrazione soccombente ma riducendone l’importo a € 400,00, in ragione della natura seriale del contenzioso in materia e della sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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