Ottemperanza per la carta del docente con commissario ad acta e rigetto dell’astreinte (TAR Sardegna n. 67 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato che condanna l’Amministrazione all’emissione della Carta elettronica del docente, l’accoglimento del ricorso ex artt. 112 e 114 c.p.a. consegue alla mera constatazione dell’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che rilevi l’eccezionale mole del contenzioso seriale. La nomina anticipata del commissario ad acta è consentita sin dalla sentenza di ottemperanza, per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione alla scadenza del termine assegnato. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve, invece, essere esclusa in presenza di “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta e la natura non alimentare del beneficio, che si configura come incentivo meramente eventuale.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di complessivi euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 09.10.2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della Cancelleria dell’08.10.2025.
Non avendo il Ministero dato esecuzione al titolo esecutivo, la parte interessata proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. La sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e l’Amministrazione non aveva provato alcun adempimento successivo. Il TAR ha quindi condannato il Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a dirigenti territoriali. Al commissario, che opererà come organo ausiliario del giudice su richiesta della parte, è stato assegnato il termine di 90 giorni per l’esecuzione, con la previsione della facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi.
La domanda di astreinte è stata invece respinta. Il TAR ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25.06.2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede, oltre alla manifesta iniquità, la valutazione di “altre ragioni ostative” correlate alla specialità del debitore pubblico.
Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale. Inoltre, la natura del beneficio, quale incentivo non alimentare, ha ulteriormente giustificato l’esclusione della misura coercitiva.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, ma ridotte a complessivi euro 400,00, in considerazione della natura standardizzata dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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