Edificazione in zona agricola e qualifica di imprenditore agricolo professionale: il diniego comunale alla luce dell’art. 83 NTA PPR (TAR Sardegna n. 40 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 83 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale, avente natura transitoria e di stretta interpretazione, è applicabile anche agli interventi realizzati all’esterno della fascia costiera di 1.000 metri dalla battigia, purché ricadenti in un’area di paesaggio costiero. La realizzazione di nuovi edifici ad esclusiva funzione agricola è consentita esclusivamente agli imprenditori agricoli professionali e alle aziende che svolgono effettiva e prevalente attività agricola, mentre i soggetti privi di tale qualifica possono realizzare solo strutture di appoggio non residenziali nei rigorosi limiti dimensionali previsti dalla lettera b) della norma. La disciplina regionale richiamata dal ricorrente non introduce deroghe ai requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal PPR, dovendosi interpretare in senso compatibile con le prevalenti prescrizioni di tutela paesaggistica.
Il Fatto
Un proprietario di un fondo agricolo nel Comune di Olbia presentava una dichiarazione unica autocertificativa per la realizzazione di un manufatto destinato al ricovero di mezzi agricoli e a locali deposito. Il fondo ricadeva in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e compresa negli ambiti di paesaggio costiero del PPR, sebbene esterna alla fascia di 1.000 metri dalla battigia. Nell’ambito della conferenza di servizi, il Servizio edilizia privata comunale esprimeva parere negativo per contrasto con l’art. 83 delle NTA del PPR, ritenendo che il richiedente, privo della qualifica di imprenditore agricolo professionale, non potesse beneficiare delle facoltà edificatorie previste dalla norma. Il provvedimento negativo conclusivo del procedimento SUAPE veniva impugnato dal proprietario, che ne deduceva l’illegittimità sotto plurimi profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ricostruendo il quadro normativo applicabile. L’art. 83 delle NTA del PPR, in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, distingue tra imprenditori agricoli professionali e aziende con effettiva e prevalente attività agricola, per i quali è ammessa la costruzione di nuovi edifici funzionali alla conduzione del fondo, e tutti gli altri soggetti, per i quali è consentita solo l’edificazione di strutture di appoggio non residenziali entro limiti dimensionali tassativi. Il richiedente, privo della qualifica di imprenditore agricolo professionale e dell’estensione territoriale minima richiesta, non poteva beneficiare né della disciplina più favorevole, né di quella residuale che ammette strutture di superficie non superiore a 30 metri quadrati per fondi fino a 10 ettari.
Quanto alla dedotta applicabilità dell’art. 26 della legge regionale n. 8/2015 e alla circolare interpretativa regionale, la Corte ha chiarito che il requisito dell’imprenditore agricolo professionale non può essere limitato ai soli fabbricati residenziali in fascia costiera, trattandosi di disposizione che non incide sui requisiti soggettivi richiesti dall’art. 83 NTA del PPR. La circolare, inoltre, non ha effetto innovativo e non introduce prescrizioni ulteriori rispetto alla fonte regolamentare. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2022, ha precisato che la legge regionale n. 1/2021 non reca deroghe alle prescrizioni del PPR e va interpretata in senso compatibile con le prevalenti previsioni di tutela, come confermato dalla successiva disposizione di interpretazione autentica.
Infine, il Collegio ha escluso il dedotto vizio di incompetenza del Servizio edilizia privata, richiamando il principio per cui la disciplina urbanistica e quella paesaggistica si completano in vista della tutela integrata del territorio. Il parere favorevole sul profilo paesaggistico non esclude il potere comunale di verificare la conformità edilizio-urbanistica dell’intervento, anche in relazione alle prescrizioni del PPR, essendo autonome le rispettive valutazioni. L’applicazione dell’art. 83 NTA del PPR al caso di specie è risultata corretta, con conseguente legittimità del provvedimento impugnato e rigetto del ricorso, con compensazione delle spese per la non agevole interpretazione del quadro normativo.
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Nota della Redazione
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