Cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti (TAR Sardegna n. 1226 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della cessazione della materia del contendere è il necessario esito processuale quando le parti concordemente rappresentano, in udienza, che il thema decidendum è venuto meno e chiedono una pronuncia dichiarativa in tal senso. In tale evenienza il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., prende atto dell’intervenuto accordo tra le parti e dichiara la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare il merito delle domande proposte. La compensazione delle spese di lite consegue all’accordo tra le parti ed è disposta dal collegio in conformità alla loro richiesta concorde.
Il Fatto
Alcuni cittadini hanno impugnato davanti al TAR Sardegna una serie di atti del Comune di Capoterra, tra cui la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 2022, recante la determinazione sulle osservazioni al piano di lottizzazione commerciale, e la successiva deliberazione n. 33 del 19.5.2022 di approvazione definitiva del piano. Sono stati altresì gravati, per quanto occorrer possa, gli atti istruttori e provvedimentali presupposti, concernenti lo studio di assetto idrogeologico e il rispetto del principio di invarianza idraulica.
I ricorrenti hanno dedotto vizi di legittimità avverso i provvedimenti urbanistici e i relativi atti endoprocedimentali. Si è costituito in giudizio il Comune di Capoterra, mentre gli altri controinteressati non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 le parti hanno dichiarato che è cessata la materia del contendere, chiedendo concordemente al collegio una pronuncia dichiarativa in tal senso e la compensazione delle spese processuali.
Il TAR ha rilevato di non poter che prendere atto della dichiarazione resa dalle parti, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il collegio ha quindi ritenuto di poter compensare le spese del giudizio tra le parti, stante l’accordo in tal senso intervenuto tra le stesse.
La decisione si fonda sull’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, venga meno la necessità di pronunciare nel merito. In tali evenienze il giudice dichiara l’estinzione del processo o la cessazione della materia del contendere, senza esaminare il merito delle questioni proposte, una volta verificata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il tribunale ha conseguentemente dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, e ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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