Ottemperanza e produzione documentale dell’Amministrazione (TAR Abruzzo n. 564 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione depositi documentazione dalla quale si evincerebbe l’intervenuta esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può assegnare alla parte ricorrente un termine per prendere posizione espressa su tale produzione. Il mancato riscontro all’incombente interlocutorio può essere valutato dal giudice come argomento di prova ovvero in sede di regolazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, con la quale era stato accolto il suo diritto nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione resistente si era costituita e aveva depositato una produzione documentale, riferita agli allegati indicati, dalla quale sarebbe potuta desumersi l’avvenuta esecuzione della pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che il Ministero aveva depositato documentazione da cui si sarebbe evinto l’intervento dell’ottemperanza. Tuttavia, la ricorrente non aveva svolto alcuna deduzione rispetto a tale produzione, né aveva preso posizione sull’effettività e sulla completezza dell’esecuzione compiuta.
Il Collegio ha quindi ritenuto opportuno richiedere alla parte ricorrente di assumere una posizione espressa sulla documentazione prodotta dall’Amministrazione, assegnando un termine di trenta giorni per l’incombente. Con tale pronuncia, il giudice ha inteso garantire il contraddittorio e acquisire elementi utili per verificare se l’obbligo nascente dal giudicato sia stato effettivamente e integralmente eseguito.
L’ordinanza chiarisce inoltre che il mancato riscontro all’invito interlocutorio non determinerà automaticamente una conseguenza sanzionatoria, ma potrà essere valutato dal giudice come argomento di prova ai sensi della disciplina processuale, nonché in sede di regolazione delle spese del giudizio. La causa è stata conseguentemente rinviata per il prosieguo alla camera di consiglio del 16 settembre 2026.
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