Silenzio-inadempimento del Comune sull’autorizzazione paesaggistica e termine di conclusione del procedimento (TAR Abruzzo n. 557 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione paesaggistica entro i termini di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 legittima l’interessato ad agire ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione. Il decorso del termine senza che l’ente si sia espresso formalmente configura un inadempimento azionabile, a prescindere dall’eventuale tardivo rilascio del parere della Soprintendenza. L’amministrazione competente, decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, è comunque tenuta a provvedere sulla domanda di autorizzazione, come chiarito dalla lettera dell’art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42/2004.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Comune di Rivisondoli un’istanza di autorizzazione paesaggistica per un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, ai sensi della normativa regionale e del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune trasmetteva alla Soprintendenza la proposta favorevole di autorizzazione, ma, nonostante la richiesta di integrazioni e il relativo riscontro, non adottava alcun provvedimento conclusivo nei termini di legge. Decorsi i termini previsti dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali, la società ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e l’obbligo del Comune di provvedere espressamente sull’istanza.
La Motivazione del TAR
Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda della società. Il Giudice ha rilevato che il Comune, obbligato a provvedere sull’istanza di autorizzazione, non ha dato alcun riscontro, neppure a seguito del parere favorevole con prescrizioni rilasciato successivamente dalla Soprintendenza. Il mancato rispetto dei termini di legge e l’assenza di una formale pronuncia dell’ente configurano un inadempimento che consente all’interessato di azionare la tutela avverso il silenzio.
Il Collegio ha precisato che, nella procedura ordinaria, il termine massimo per la determinazione finale è di sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente. Tale termine era ampiamente decorso, sia facendo riferimento all’originaria istanza del 2 ottobre 2023 sia rispetto alla diffida rinnovatoria del 2 gennaio 2026. Il fatto che la Soprintendenza abbia tardivamente rilasciato il parere di competenza non elide il silenzio del Comune, che ben avrebbe potuto provvedere anche in assenza del parere, ai sensi dell’art. 146, comma 9, d.lgs. n. 42/2004.
L’imputabilità del comportamento inerte è stata ascritta interamente al Comune, con conseguente ordine di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. In caso di persistente inottemperanza, è stato nominato fin da ora un Commissario ad acta nella persona del Prefetto dell’Aquila, o suo delegato, con il compito di provvedere su richiesta della parte ricorrente e previa verifica dell’inottemperanza. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Comune, con compensazione nei rapporti con il Ministero che ha comunque rilasciato tardivamente il parere.
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Nota della Redazione
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