Sospensione dell’ordine di smantellamento di impianto di telefonia mobile in esecuzione di cautelare riformata (TAR Abruzzo n. 170 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di smantellamento di un impianto di telefonia mobile, adottato dal Comune in esecuzione di un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo di primo grado, deve essere sospeso qualora la predetta ordinanza cautelare sia stata riformata in appello dal Consiglio di Stato. La rinnovazione dell’ordine di rimozione, ancorché formalmente autonoma, non può eludere gli effetti della pronuncia cautelare d’appello, che ha accertato l’insussistenza del fumus per la misura demolitoria. L’esigenza di mantenere res adhuc integra sino alla definizione del merito giustifica la sospensione dell’efficacia del provvedimento successivo.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria dell’uso di un’area pubblica per l’installazione di un impianto di telefonia mobile, impugnava dinanzi al TAR Abruzzo la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 18 settembre 2025 e gli atti consequenziali. Con il primo ricorso per motivi aggiunti veniva impugnata la determinazione prot. n. 5058 del 3 febbraio 2026, con cui il Comune aveva ordinato la completa rimozione della stazione radio base. Questo Tribunale, con ordinanza cautelare n. 104 del 29 aprile 2026, rigettava l’istanza cautelare. Avverso tale pronuncia la società proponeva appello cautelare, accolto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2532 del 26 giugno 2026, che sospendeva l’efficacia dell’ordine di rimozione. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la società impugnava la successiva determinazione prot. n. 22609 del 27 maggio 2026, con cui il Comune rinnovava l’ordine di smantellamento, assegnando un termine di dieci giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la nuova determinazione dirigenziale prot. n. 22609 del 27 maggio 2026 risultava espressamente adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 104 del 29 aprile 2026, ossia la stessa pronuncia di primo grado successivamente riformata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare.
La circostanza che l’ordine di smantellamento fosse stato rinnovato in un momento antecedente alla pronuncia d’appello non ha impedito al Collegio di apprezzare il vizio genetico del provvedimento. La sesta sezione del Consiglio di Stato, infatti, accogliendo l’appello cautelare, aveva già sospeso l’efficacia della determinazione prot. n. 5058 del 3 febbraio 2026, privando di fondamento l’ordine di rimozione che su quel provvedimento si reggeva.
In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che la rinnovazione dell’ordine di smantellamento non potesse sortire effetti, atteso che la sopravvenienza della pronuncia cautelare d’appello determinava il venir meno del presupposto su cui si fondava l’originario provvedimento demolitorio. La nuova determinazione, ancorché successiva, risultava espressamente collegata alla prima ordinanza cautelare di questo Tribunale, poi riformata, e pertanto non poteva considerarsi immune dai vizi già rilevati in sede di appello.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia della determinazione prot. n. 22609 del 27 maggio 2026, in quanto l’esigenza di mantenere la res adhuc integra sino alla definizione del merito del giudizio appariva prevalente. Le contrastanti vicende giudiziali del pregresso segmento della fase cautelare hanno giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti. Il Tribunale ha fissato per la discussione del merito l’udienza pubblica del 24 marzo 2027.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.