Revoca della licenza fiscale per condanna penale definitiva e applicazione del tempus regit actum (TAR Abruzzo n. 521 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità del provvedimento amministrativo di revoca di una licenza fiscale deve essere valutata alla luce della legge vigente e dello stato di fatto esistente al momento della sua adozione, in applicazione del principio del tempus regit actum. Ne consegue che la revoca della licenza relativa a un deposito commerciale di oli lubrificanti, disposta ai sensi dell’art. 25, comma 6-bis, del d.lgs. n. 504/1995, deve essere valutata sulla base della norma vigente alla data del provvedimento, non già di quella applicabile al momento della commissione del fatto di reato. L’intervenuta sentenza irrevocabile di condanna per un reato commesso con abuso della licenza determina il venir meno del rapporto fiduciario con l’amministrazione e costituisce circostanza di tale significatività da esonerare l’amministrazione da un obbligo di motivazione rafforzata. L’erronea indicazione materiale del titolo oggetto del provvedimento di revoca è irrilevante, dovendo il potere di ritiro riguardare ogni autorizzazione facente capo al medesimo soggetto per la medesima attività.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale esercente attività di deposito commerciale di oli lubrificanti, impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio delle Dogane aveva disposto la revoca della licenza fiscale ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 504/1995 e dell’art. 25, comma 6-bis, del medesimo decreto. La revoca era motivata dalla sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro ottomila di multa, divenuta definitiva il 30 aprile 2021, per il reato di cui all’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995, per aver sottratto al pagamento delle accise una quantità di gasolio denaturato superiore a quella consentita.
Avverso il provvedimento, il ricorrente deduceva la violazione del legittimo affidamento e del contraddittorio procedimentale, l’illegittima applicazione retroattiva dell’art. 25, comma 6-bis, del d.lgs. n. 504/1995 e vizi motivazionali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso. Con riferimento alla dedotta lesione del legittimo affidamento e delle prerogative partecipative, il Collegio ha osservato che l’amministrazione aveva sottoposto al contraddittorio procedimentale il diverso inquadramento normativo della vicenda tramite la rinnovazione della comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente assenza di violazioni formali o sostanziali.
Quanto alla censura di applicazione retroattiva dell’art. 25, comma 6-bis, del d.lgs. n. 504/1995, il Tribunale ha richiamato il principio del tempus regit actum, in forza del quale la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata sulla base della legge vigente e dello stato di fatto esistente al momento della sua adozione, citando sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato. La revoca trova il suo fondamento nel venir meno del rapporto fiduciario con l’amministrazione per la perdita dei requisiti soggettivi legittimanti il titolo, sicché la norma applicabile è quella vigente all’atto del provvedimento, non quella del momento della commissione del fatto.
Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per la revoca, richiamando il contenuto dell’art. 25, comma 6-bis, del d.lgs. n. 504/1995, come modificato, e dell’art. 23, comma 9, del medesimo decreto, che prevede la revoca dell’autorizzazione per i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare per i quali sia prevista la pena della reclusione. La condanna definitiva del ricorrente legittima, anche ratione temporis, l’adozione del provvedimento di revoca.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha respinto la censura relativa all’erronea indicazione dell’autorizzazione, ritenendo il vizio una mera irrilevante erroneità materiale, posto che ogni provvedimento autorizzatorio in titolarità del ricorrente per l’attività di deposito di oli lubrificanti è investito dalla revoca. È stata altresì respinta la doglianza concernente il difetto di motivazione, essendo la condanna definitiva per fatto commesso con abuso della licenza circostanza di particolare significatività e pregnanza che esonera l’amministrazione da ulteriori giustificazioni.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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