Esatto adempimento e cessazione materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, con condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 496 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione integrale, da parte dell’amministrazione, della sentenza passata in giudicato, intervenuta nel corso del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere. Tale sopravvenienza non esime tuttavia il giudice dal pronunciarsi sulle spese di lite, che vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, allorché il ricorso risulti fondato, come dimostrato dalla stessa esatta e tempestiva esecuzione del giudicato da parte del debitore. La rifusione delle spese è subordinata alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e alla verifica della condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, rappresentata dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica del docente per le annualità specificate in sentenza, per un importo complessivo di euro 1.500,00.
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo. Nel corso del giudizio, il Ministero si è costituito depositando documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle spese legali del giudizio di merito e, successivamente, con nota del 17 giugno 2026, la stessa ricorrente ha confermato la sopravvenuta esecuzione della sentenza da ottemperare, insistendo unicamente per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata dalla ricorrente era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio di ottemperanza, mediante la corresponsione di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ne è conseguita la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcunché da statuire in ordine all’obbligo di provvedere.
Tale esito, tuttavia, ha imposto al Collegio di esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. Sotto tale profilo, il ricorso è stato ritenuto fondato, come dimostrato dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice, circostanza che ha confermato la sussistenza del credito azionato e l’illegittimità dell’originaria inerzia.
Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza (comprovato dalla certificazione di mancata impugnazione) e la condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, risultante dal perfezionamento della notificazione della sentenza all’amministrazione e dal conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Alla luce della fondatezza del ricorso, della natura seriale della controversia e dell’intervenuta esatta esecuzione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.