Controlli ASL sulle strutture accreditate e giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Abruzzo n. 492 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative ai controlli effettuati dalle ASL sulle prestazioni sanitarie erogate da strutture accreditate appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, n. 6, c.p.a., poiché tali controlli non esauriscono la loro funzione nella verifica dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, ma perseguono finalità pubblicistiche di economicità nell’utilizzo delle risorse e di verifica della qualità dell’assistenza. Il carattere vincolato del potere amministrativo non lo trasforma in una categoria civilistica. L’attività ispettiva conclusa entro pochi mesi dall’esercizio di riferimento non viola i principi di ragionevolezza e affidamento. Resta ferma la competenza dell’ASL a controllare le prestazioni rese a pazienti extraregionali, soggette alla compensazione interregionale.
Il Fatto
Una casa di cura privata accreditata con il SSN impugnava i provvedimenti con cui l’ASL aveva disposto la decurtazione di € 85.486,78, chiedendo l’emissione di note di credito a seguito di verifiche ispettive relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale complessa erogate nel corso dell’anno 2022. La struttura sanitaria contestava, in particolare, il ritardo nell’attività di controllo, la carenza istruttoria e motivazionale dei verbali ispettivi, la possibilità di decurtare le somme relative a pazienti extraregionali e la violazione delle garanzie partecipative.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ASL, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i controlli di appropriatezza perseguono obiettivi di pubblico interesse e non si esauriscono nella verifica degli adempimenti contrattuali. Richiamando il Cons. Stato, Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7820, il Collegio ha ritenuto che la pretesa della struttura non sia volta a contestare atti di recupero creditorio, ma a mettere in discussione il profilo valutativo della congruità dei servizi resi, con conseguente attrazione nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Nel merito, il Tribunale ha giudicato infondata la censura relativa all’eccessiva distanza temporale tra l’esercizio 2022 e i controlli, rilevando che l’attività ispettiva era iniziata nel gennaio 2023 e si era conclusa nel giugno dello stesso anno, con un lasso di tempo non abnorme, in linea con la giurisprudenza che censura solo dilazioni ultra decennali.
Quanto alla dedotta carenza motivazionale, il Collegio ha osservato che i verbali ispettivi illustravano analiticamente le anomalie riscontrate, evidenziando l’errato utilizzo del codice di intervento “86.4” in luogo del codice “86.3”, con dettaglio delle criticità per ogni prestazione. Il sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche dell’Amministrazione resta limitato ai profili di manifesta illogicità, non potendo sostituirsi al convincimento dell’Amministrazione stessa.
In relazione ai pazienti extraregionali, il Tribunale ha precisato che la funzione di controllo dell’ASL permane anche in tale ipotesi, poiché la richiesta di rimborso alla Regione di provenienza presuppone l’osservanza delle condizioni per il ricovero. La tesi della ricorrente è stata ritenuta illogica, in quanto condurrebbe a un’assenza di controlli su tali prestazioni.
Infine, il Collegio ha escluso la violazione delle garanzie procedimentali, risultando dagli atti che la struttura aveva ricevuto il verbale provvisorio e aveva presentato deduzioni difensive esaminate prima dell’adozione del verbale definitivo. La giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2022, n. 8488, non impone all’Amministrazione una puntuale confutazione delle argomentazioni della parte privata, essendo sufficiente una motivazione logicamente idonea. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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