Allegazione del PEF identico a quello della stazione appaltante: la richiesta di chiarimenti non sana l’offerta anomala e gli atti vanno annullati (TAR Abruzzo n. 437 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico impone che l’offerta economica sia completa e autonoma, con la conseguenza che la presentazione del PEF predisposto dalla stazione appaltante senza alcuna personalizzazione costituisce una violazione della par condicio e determina l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore del concorrente che abbia utilizzato tale documento. La mera richiesta di chiarimenti da parte della Commissione non può sopperire a una carenza sostanziale dell’offerta, poiché non integra una procedura di soccorso istruttorio e non può essere utilizzata per sanare l’assenza di un elemento essenziale dell’offerta stessa. Ne consegue che l’atto di aggiudicazione adottato in violazione di tali principi va annullato, con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e condanna al risarcimento del danno in forma specifica.
Il Fatto
Il Consorzio di Cooperative Kursana ha impugnato la determina del direttore generale di AGIR n. 35 del 2026, con cui è stata aggiudicata a un RTI, con capogruppo la Cooperativa Sociale Sanitalia Service, la procedura di gara telematica aperta indetta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. 36/2023 per conto dell’ASP1 Teramo, con CIG B547650D9A. La ricorrente ha sostenuto che il RTI aggiudicatario aveva allegato all’offerta economica lo stesso PEF predisposto dalla stazione appaltante, senza alcuna personalizzazione, e che la Commissione, invece di escluderlo, aveva richiesto chiarimenti ritenendoli poi adeguati. Il Consorzio ha chiesto l’annullamento degli atti di gara e la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, nonché il risarcimento del danno per equivalente in subordine. Si sono costituiti AGIR, l’ASP1 Teramo e il RTI aggiudicatario, che ha proposto ricorso incidentale, deducendo l’ammissibilità della propria offerta e l’illegittimità degli atti di gara in relazione all’ammissione del Consorzio Kursana.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha esaminato il ricorso principale, accogliendolo. Ha osservato che la presentazione del PEF identico a quello predisposto dalla stazione appaltante non può essere considerata una mera irregolarità formale, poiché incide sulla sostanza dell’offerta economica, che deve essere il frutto di una autonoma elaborazione da parte del concorrente. La Commissione, nel richiedere chiarimenti, ha di fatto consentito al RTI di integrare l’offerta dopo la scadenza del termine, violando il principio di immodificabilità e di segretezza delle offerte, nonché l’art. 101 del d.lgs. 36/2023 che vieta di introdurre elementi nuovi in sede di soccorso istruttorio. La condotta della Commissione, pertanto, ha consentito all’aggiudicatario di superare una carenza essenziale dell’offerta, in violazione del principio di par condicio tra i concorrenti.
I giudici hanno quindi ritenuto fondata la censura di violazione dell’art. 101 d.lgs. 36/2023, osservando che la richiesta di chiarimenti non poteva sanare un’offerta priva di un elemento essenziale qual è il PEF, e che la stessa non poteva essere utilizzata per consentire al concorrente di formulare un’offerta più conveniente o più adeguata rispetto a quella presentata. La mera richiesta di chiarimenti non può sopperire a una carenza sostanziale dell’offerta, poiché non integra una procedura di soccorso istruttorio e non può essere utilizzata per sanare l’assenza di un elemento essenziale dell’offerta stessa.
Il TAR ha poi dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso incidentale, non ravvisando i presupposti per l’esclusione del Consorzio Kursana che, al contrario, ha dimostrato la correttezza della propria offerta. La decisione ha annullato l’aggiudicazione e condannato AGIR al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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