L’esecuzione spontanea del giudicato non esclude la soccombenza virtuale. Spese anche in caso di cessazione (TAR Abruzzo n. 374 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ed integrale esecuzione, da parte dell’amministrazione, della sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza. In tale evenienza, il giudice amministrativo è tenuto ad esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. La fondatezza del ricorso è dimostrata dalla stessa esatta e tempestiva esecuzione del giudicato; ricorrono i presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e la condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, quando la notificazione della sentenza all’amministrazione sia perfezionata e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta Elettronica del Docente per tre annualità, per un importo complessivo di euro 1.500,00. Avendo l’amministrazione tardato a dare esecuzione al titolo esecutivo, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato, con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio, il Ministero si costituiva e, successivamente, provvedeva spontaneamente a soddisfare integralmente la pretesa della ricorrente. Quest’ultima, preso atto dell’avvenuta esecuzione, insisteva per la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata era stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da attribuire alla parte ricorrente.
Tuttavia, il Tribunale ha precisato che la cessazione non esime il giudice dal dovere di pronunciarsi sulle spese. A tal fine, ha esaminato il merito del ricorso, applicando il criterio della soccombenza virtuale. Il ricorso è stato ritenuto fondato, come dimostrato dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice.
Il Collegio ha, quindi, verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza e la verificazione della condizione di procedibilità prevista dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, consistita nel perfezionamento della notificazione della sentenza all’indirizzo PEC dell’amministrazione e nel decorso del termine di 120 giorni. La sussistenza di tali requisiti ha confermato la fondatezza dell’azione.
Alla luce di ciò, il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in misura ridotta in ragione della serialità della controversia, considerata la presenza all’udienza di diverse cause riconducibili al medesimo contenzioso e patrocinate dagli stessi difensori. Le spese sono state liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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