Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per la Carta del Docente (TAR Abruzzo n. 363 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per ottemperanza e il solo avvenuto adempimento dell’amministrazione successivo alla sua instaurazione non determinano l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, bensì la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tale circostanza non preclude la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, allorché l’ottemperanza sia stata prestata solo a seguito della proposizione del giudizio. In tal caso, le spese sono liquidate tenendo conto dello scaglione di riferimento e della natura seriale del contenzioso, che può giustificare una riduzione dell’importo nella misura del 50%.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della c.d. Carta Elettronica del Docente per due annualità, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione dell’importo complessivo di euro 1.000,00. La sentenza, non impugnata dall’amministrazione, era passata in giudicato ed era stata notificata per l’esecuzione. A seguito dell’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, nel corso del giudizio, la pretesa azionata dal ricorrente era stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione con l’attribuzione del beneficio richiesto. Alla luce di tale circostanza, e in conformità alla richiesta di parte ricorrente, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la decisione.
Tuttavia, il Collegio ha precisato che la sopravvenuta satisfattività non poteva restare priva di conseguenze sul piano delle spese di lite. L’avvenuto adempimento, realizzatosi solo dopo la proposizione del ricorso, evidenzia infatti che l’amministrazione avrebbe potuto evitare il contenzioso dando esecuzione spontanea al giudicato. Tale comportamento configura la soccombenza virtuale dell’amministrazione, principio applicato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, VII, n. 5859/2025) per cui la condanna alle spese consegue alla necessità, per il ricorrente, di attivare il rimedio giurisdizionale per vedere riconosciuto il proprio diritto.
Quanto alla liquidazione, il Collegio ha determinato le spese in euro 800,00, oltre accessori, tenendo conto dello scaglione di riferimento (fino a 1.000 euro) e applicando una riduzione del 50% dell’importo. Tale riduzione è stata giustificata dalla natura seriale del contenzioso, come emerso dall’esame del ruolo di udienza, nel quale erano presenti numerosi ricorsi analoghi aventi ad oggetto ottemperanze relative alla Carta del Docente, molti dei quali patrocinati dagli stessi difensori. La riduzione riflette il minore impegno difensivo richiesto in fattispecie ripetitive e standardizzate.
La sentenza ha infine disposto la distrazione delle spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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