Autotutela e impresa unica: cumulo dei contributi e recupero (TAR Abruzzo n. 119 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di impresa unica ai sensi dell’art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non è limitata alle sole relazioni formali tra imprese, ma include anche le ipotesi in cui il controllo sia esercitato da persone fisiche che intervengono direttamente o indirettamente nella gestione sociale. In tal caso, il socio persona fisica e la società partecipata costituiscono un’impresa unica, con la conseguenza che gli aiuti loro concessi devono essere cumulati per la verifica del rispetto del de minimis. L’annullamento d’ufficio di un provvedimento di concessione di un aiuto di Stato illegale costituisce esercizio di un potere doveroso e può essere esercitato sine die, senza necessità di una motivazione specifica in ordine all’interesse pubblico concreto alla revoca. La comunicazione di avvio del procedimento e la valutazione delle controdeduzioni presentate dall’interessato integrano gli oneri partecipativi del procedimento di autotutela.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui la Regione Abruzzo aveva disposto, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, l’annullamento d’ufficio di un precedente provvedimento di concessione di un contributo pubblico, con conseguente recupero delle somme erogate. Il provvedimento di ritiro si fondava su un rapporto di audit regionale che, sulla base di molteplici indici fattuali, aveva rilevato l’esistenza di un collegamento tra diverse società beneficiarie tale da configurarsi come un’impresa unica, implicando il superamento dei limiti di cumulo degli aiuti.
La ricorrente, nel ricorso, lamentava la mancata considerazione delle proprie controdeduzioni e contestava la ricostruzione dell’amministrazione, assumendo che la nozione normativa di impresa unica sarebbe limitata ai soli rapporti tra imprese e non estensibile alle relazioni che intercorrano tramite persone fisiche. Chiedeva, pertanto, la sospensione dell’efficacia del provvedimento di annullamento e della conseguente ingiunzione di recupero.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris del ricorso, vagliando i motivi di doglianza. In primo luogo, ha rilevato che la Regione aveva correttamente avviato il procedimento di autotutela, dando conto delle controdeduzioni presentate dalla ricorrente e ritenendole non idonee a superare le criticità emerse, con ciò dimostrando che l’istanza partecipativa era stata considerata.
Quanto al merito della questione, il Collegio ha richiamato la nozione di impresa unica di cui all’art. 2, par. 2, del Regolamento n. 1407/2013, che include le relazioni di controllo, anche tramite persone fisiche. Con riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, ha precisato che la qualifica di impresa del socio persona fisica che detiene partecipazioni di controllo non è automatica, ma sussiste laddove lo stesso eserciti effettivamente il proprio potere di controllo intervenendo direttamente o indirettamente nella gestione sociale, come nel caso in cui sia amministratore della società. In tal caso, il socio e la società partecipata sono da considerare un’impresa unica.
Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi fattuali indicati dall’amministrazione – quali la condivisione di una sede operativa e la presenza di persone fisiche comuni negli organi sociali di diverse società – fossero indizi fondati e rilevanti a sostegno della tesi dell’impresa unica, superando la tesi restrittiva della ricorrente. Infine, ha escluso la necessità di un’interesse pubblico concreto e specifico alla revoca, in quanto, per il recupero di aiuti di Stato illegali, l’amministrazione è titolare di un potere di autotutela doveroso ed azionabile senza limiti temporali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.