Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e spese a carico del rinunciante (TAR Abruzzo n. 331 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, notificata alle altre parti che non si sono opposte, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a. Con l’estinzione, le spese degli atti di procedura compiuti restano a carico del rinunciante, a norma dell’art. 84, comma 2, c.p.a., con conseguente declaratoria di irripetibilità delle spese nei confronti delle altre parti.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo il provvedimento con cui il Comune di Roseto degli Abruzzi aveva disposto l’archiviazione di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, nonché il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Guidata Borsacchio adottato dal medesimo Comune, chiedendo anche il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 69 della legge regionale n. 6/2005. Le Amministrazioni intimate non si costituivano in giudizio. Dopo la rinuncia al mandato dell’originario difensore e la successiva costituzione di un nuovo difensore, la parte ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, come da dichiarazione in atti, e che tale rinuncia risulta notificata alle altre parti, le quali non si sono opposte. In applicazione dell’art. 84, comma 3, c.p.a., alla rinuncia non opposta consegue l’estinzione del processo.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale ha richiamato l’art. 84, comma 2, c.p.a., in base al quale, in caso di estinzione per rinuncia, le spese degli atti di procedura compiuti restano a carico del rinunciante. Da ciò è derivata la declaratoria di irripetibilità delle spese nei confronti delle Amministrazioni intimate.
La pronuncia si è pertanto limitata a rilevare l’estinzione del giudizio, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, né con riferimento alla legittimità dei provvedimenti impugnati, né con riguardo alla prospettata questione di costituzionalità, rimasta assorbita dall’esito del processo.
La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, secondo la formula consueta del dispositivo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.