La revoca del contributo per inadempimento del beneficiario appartiene al giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 299 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sovvenzioni pubbliche, la posizione del beneficiario nella fase successiva all’attribuzione del contributo assume carattere di diritto soggettivo quando la controversia concerna la conservazione della somma percepita rispetto a provvedimenti di revoca o decadenza emanati per l’attuazione del fine agevolato. La revoca del contributo disposta per l’inosservanza degli obblighi relativi alla concreta esecuzione dei lavori finanziari, e non per una nuova ponderazione dell’interesse pubblico o per il difetto originario dei requisiti di concessione, attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e devolve la giurisdizione al Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio può essere riassunto nei termini di rito.
Il Fatto
Il Comune di Capistrello era stato ammesso a finanziamento per un progetto di opere di urbanizzazione in base all’Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 446 del 2020, con contributo di € 50.000,00. Dopo reiterate richieste di integrazione documentale riguardanti la determina a contrarre e il progetto esecutivo, il Comune trasmetteva un Certificato di Regolare Esecuzione parziale relativo a lavori per € 50.000,00, suddivisi in lotti funzionali, senza la preventiva approvazione regionale.
Con Determinazione del 6 febbraio 2026 l’Amministrazione regionale disponeva la revoca del contributo, rilevando che nel termine del 30 giugno 2024 non risultava pervenuta documentazione idonea a comprovare la conclusione dell’intervento secondo le modalità finanziate. Il Comune impugnava l’atto dinanzi al TAR deducendo la violazione degli artt. 10-bis, 3 e 21-quinquies della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, mentre la Regione eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La revoca impugnata non si fondava su una rivalutazione dell’interesse pubblico né sulla sopravvenuta carenza dei requisiti di concessione, ma su ragioni attinenti alla concreta realizzazione dei lavori, ritenuta parziale e difforme dal progetto finanziato. Tale fattispecie si colloca nella fase successiva alla concessione del contributo, riguardando l’inadempimento degli obblighi che disciplinano il rapporto di sovvenzione.
Il Tribunale ha richiamato il principio per cui nella materia delle sovvenzioni pubbliche la posizione del privato assume carattere di diritto soggettivo quando insorga una controversia circa la conservazione della somma percepita di fronte a provvedimenti di revoca emanati per l’attuazione del fine agevolato. In tal caso non si tratta di ponderare l’interesse pubblico con quello privato, come nella fase di concessione del finanziamento, ma di valutare l’osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all’erogazione.
Il Collegio ha inoltre disatteso le tesi del Comune ricorrente che invocava la natura di accordo del rapporto ai sensi degli artt. 20 e 34 del TUEL e la circostanza che l’assenza di cofinanziamento avrebbe dovuto configurare un difetto originario dei requisiti di ammissione. Quanto a tale ultimo profilo, la motivazione del provvedimento di revoca era effettivamente incentrata sulla realizzazione parziale e difforme del progetto, così radicando la giurisdizione in capo al Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di rito.
La natura della decisione ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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