Risarcimento del danno da fauna selvatica: il TAR ordina alla Regione l’esecuzione del giudicato (TAR Abruzzo n. 285 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, la nomina del commissario ad acta può essere contestuale all’ordine di adempimento, senza necessità di una previa diffida ulteriore. Il ricorso per l’ottemperanza è ammissibile quando risulti la prova del passaggio in giudicato della sentenza, il perdurante inadempimento dell’amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’amministrazione, costituendosi, ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento; in mancanza, il Collegio accoglie la domanda e ordina l’esecuzione, onerando la Regione delle spese di lite anche in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Un privato cittadino, vittima di un sinistro stradale causato dalla fauna selvatica, aveva ottenuto dalla Corte di Appello dell’Aquila una sentenza di condanna della Regione Abruzzo al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e delle spese dei due gradi del giudizio civile. La sentenza, notificata alla Regione, non era stata impugnata nel termine di legge, come certificato dalla cancelleria.
Rimasta inadempiente l’amministrazione, il creditore proponeva ricorso per l’ottemperanza al fine di ottenere l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. La Regione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. In primo luogo, ha rilevato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, onerata della prova dell’avvenuto pagamento, non avendo la Regione fornito alcuna dimostrazione in tal senso.
Il Collegio ha poi verificato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, desumibile dalla certificazione di mancata impugnazione, nonché la sussistenza della condizione di procedibilità, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza alla debitrice, come prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha accolto il ricorso e ordinato alla Regione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, provvedendo al pagamento delle somme liquidate, con rivalutazione e interessi. Il TAR ha, inoltre, nominato sin d’ora il Prefetto dell’Aquila quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché, allo scadere del termine concesso all’amministrazione e su richiesta della parte, provveda in via sostitutiva all’esecuzione dell’adempimento.
Da ultimo, la Regione soccombente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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