Il vincolo di territorialità NCC non richiede presenza visibile nel centro urbano (TAR Abruzzo n. 255 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC) deve essere adottata dall’organo cui la fonte regolamentare attribuisce il relativo potere; la successiva deliberazione di mera “presa d’atto” dell’atto dirigenziale non sana il difetto assoluto di attribuzione, non avendo natura provvedimentale. Il vincolo di territorialità previsto dalla legge n. 21/1992 non introduce un limite spaziale allo svolgimento del servizio, ma un vincolo funzionale di collegamento con il Comune che rilascia l’autorizzazione, realizzato mediante la disponibilità della rimessa, l’inizio e il termine della corsa presso di essa e il divieto di stazionamento su suolo pubblico per procurarsi clienti. Ne consegue che la mancata visibilità del servizio nel centro urbano non integra una violazione, ma costituisce il fisiologico effetto del corretto rispetto della disciplina. La contestazione ex post dell’idoneità della rimessa già autorizzata e verificata non integra una causa tipica di revoca, potendo al più giustificare misure di adeguamento o regolarizzazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare dal 2011 di un’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciata dal Comune, vedeva avviato un primo procedimento di revoca nel 2023, conclusosi con un provvedimento sospeso in sede cautelare e successivamente ritirato in autotutela. Nel 2024 l’Amministrazione avviava un nuovo procedimento fondato su accertamenti della Polizia Locale riguardanti la presunta inidoneità e il mancato utilizzo della rimessa, nonché la ritenuta insussistenza di un collegamento stabile dell’attività con il territorio comunale. All’esito, il Responsabile del SUAP disponeva la revoca dell’autorizzazione con determinazione del 20 febbraio 2025, di cui la Giunta comunale prendeva atto con successiva deliberazione. Il titolare impugnava gli atti deducendo, con un unico motivo, numerosi profili di illegittimità, tra cui il difetto di competenza dell’organo emanante. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, confermata dal Consiglio di Stato, e la causa perveniva alla pubblica udienza del 14 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, assorbendo il primo e decisivo profilo relativo alla competenza. Il regolamento comunale attribuisce alla Giunta comunale il potere di revoca dell’autorizzazione NCC, prescrivendo una deliberazione e la consultazione delle organizzazioni di categoria; nel caso di specie la revoca è stata invece disposta con determinazione del Responsabile del SUAP, organo gestionale privo di competenza. La successiva delibera di Giunta, limitata a una mera “presa d’atto”, non ha natura provvedimentale e non è idonea a sostituire l’atto richiesto, configurandosi come semplice dichiarazione di scienza. Ne deriva il difetto assoluto di attribuzione del provvedimento, che ne comporta l’annullamento.
Il Collegio ha inoltre ritenuto erronea l’interpretazione amministrativa del vincolo di territorialità. Secondo la legge n. 21/1992, tale vincolo non opera come limite spaziale ma come collegamento funzionale con il Comune, mediante la disponibilità della rimessa, l’inizio e il termine della prestazione presso di essa e il divieto di stazionamento su suolo pubblico. La giurisprudenza citata, tra cui Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 2025, n. 1957, conferma che il servizio può svolgersi senza limiti spaziali purché inizi e termini presso la rimessa. Ne consegue che la mancata visibilità dell’attività nel centro urbano e l’assenza di stazionamento non solo non integrano violazioni ma rappresentano l’effetto del corretto adempimento della disciplina, che vieta espressamente di procacciarsi clientela su suolo pubblico, come ricordato dall’art. 11, comma 3, l. n. 21/1992 e dal regolamento comunale.
Quanto alla rimessa, il Collegio ha rilevato che la disponibilità giuridica era pacifica e l’utilizzo era stato verificato nel tempo dalla Polizia Locale. L’Amministrazione, contestando ex post l’idoneità del locale già autorizzato, è incorsa in una contraddizione con il proprio precedente operato. La giurisprudenza richiamata, segnatamente Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2023, n. 5215, chiarisce che la ritenuta inidoneità della rimessa, ove non faccia venire meno un requisito essenziale, non giustifica la revoca, potendo al più comportare misure di adeguamento. La disciplina di settore, inoltre, non richiede particolari requisiti strutturali dei locali, essendo ammessa la raccolta di prenotazioni anche mediante strumenti tecnologici ai sensi dell’art. 11, comma 4, l. n. 21/1992.
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Nota della Redazione
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