Legittimazione ad agire delle associazioni ambientali: necessità del fine statutario non occasionale (TAR Abruzzo n. 215 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le associazioni di tutela ambientale non iscritte nell’elenco di cui all’articolo 18, comma 5, della legge n. 349/1986 possono agire in giudizio a tutela di interessi ambientali solo se dimostrano il possesso cumulativo di specifici requisiti sostanziali: il perseguimento non occasionale di un fine statutario di tutela ambientale, un adeguato grado di rappresentatività e stabilità organizzativa e un effettivo collegamento con il territorio. La partecipazione procedimentale non è di per sé sufficiente a fondare la legittimazione ad agire, che postula la titolarità di una situazione giuridica qualificata.
Il Fatto
L’associazione Ambiente & Sicurezza Città di Teramo ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo la determinazione dirigenziale con cui la Regione Abruzzo ha rilasciato alla società controinteressata l’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani, finanziato nell’ambito del PNRR.
Il ricorso, integrato da motivi aggiunti avverso le successive delibere comunali di approvazione del progetto, è stato proposto da un’associazione costituita nel 2024, non iscritta negli elenchi delle associazioni di tutela ambientale riconosciute. La società controinteressata e il Comune hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire dell’associazione ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza di riunione con altro ricorso pendente per carenza di connessione sostanziale. Nel merito, ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire dell’associazione ricorrente.
Il Collegio ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, per le associazioni non riconosciute, è necessaria la dimostrazione del requisiti sostanziali della c.d. stabilità territoriale, del perseguimento non occasionale di fini di tutela ambientale e di un’adeguata consistenza organizzativa.
Dalla disamina dello statuto, il Tribunale ha rilevato che i fini statutari erano prevalentemente afferenti ad attività professionali, artigianali, commerciali e sociali, con un riferimento solo marginale alla tutela ambientale: ne ha escluso il perseguimento non occasionale. Ha altresì evidenziato che l’associazione non aveva allegato attività di tutela ambientale diverse dalle iniziative giudiziarie contro l’impianto, e che l’esiguo numero di soci non era compatibile con la titolarità di un interesse differenziato e qualificato della collettività.
Il Collegio ha sottolineato che la partecipazione procedimentale, riconosciuta anche ai portatori di interessi diffusi, non costituisce presupposto per la legittimazione ad agire in giudizio, la quale postula la titolarità di una situazione giuridica qualificata. Ha quindi dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili, compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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