Illegittimo il diniego di accesso agli atti penitenziari fondato su clausole astratte (TAR Abruzzo n. 169 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso ai documenti amministrativi detenuti dall’Amministrazione penitenziaria non può fondarsi su un mero richiamo alle categorie astratte di cui all’art. 3 del D.M. n. 115/1996, ma deve dare conto, con motivazione analitica e concreta, del pregiudizio effettivo che la singola ostensione arrecherebbe alla tutela dell’ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari. Ove la riservatezza riguardi solo parte del documento, l’Amministrazione è tenuta a valutare l’ostensione parziale mediante apposizione di omissis sui soli dati non necessari alla tutela dell’interesse conoscitivo, senza comprimere integralmente le garanzie difensive del richiedente.
Il Fatto
Una dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, destinataria di un provvedimento di revoca dell’incarico di Comandante di Reparto e di trasferimento d’ufficio, presentava due istanze di accesso agli atti, ex art. 22 legge n. 241/1990, finalizzate ad acquisire la documentazione relativa ai turni di servizio, alle perquisizioni e alla corrispondenza intercorsa con la Direzione dell’Istituto, ritenuta rilevante ai fini della tutela giurisdizionale avverso il provvedimento di revoca.
Il Direttore della Casa di Reclusione respingeva le istanze, richiamando l’art. 3, comma 1, lett. a), c) e g) del D.M. n. 115/1996, in quanto la documentazione sarebbe stata sottratta all’accesso per il pregiudizio concreto ed effettivo alla sicurezza degli istituti penitenziari. Avverso tale diniego, la ricorrente proponeva istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., nel corso del giudizio già instaurato contro il trasferimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata l’istanza, rilevando che la ricorrente vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, essendo la documentazione richiesta strettamente correlata al procedimento di revoca che la riguarda. L’esame si è quindi concentrato sulla legittimità del diniego opposto dall’Amministrazione.
Quanto al primo profilo, il TAR ha osservato che l’art. 3 del D.M. n. 115/1996 non configura un divieto assoluto di ostensione per le tipologie documentali elencate, ma subordina l’esclusione alla sussistenza di un pericolo effettivo per la sicurezza pubblica, da valutarsi in relazione al singolo documento. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si limitava a riprodurre il tenore letterale delle lettere a), c) e g), senza declinare le ragioni concrete per cui l’ostensione dei singoli atti avrebbe cagionato il pregiudizio paventato, risultando pertanto affetto da motivazione apparente.
Sotto il secondo profilo, il Collegio ha evidenziato che l’Amministrazione aveva opposto un diniego indifferenziato all’intera platea dei documenti richiesti, senza operare alcuna distinzione tra atti eterogenei per contenuto e funzione. L’onere di individuare per ciascun documento la categoria di appartenenza e le specifiche ragioni di riservatezza non era stato adempiuto, impedendo il necessario bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritto di difesa.
Il Collegio ha infine stigmatizzato il tentativo dell’Amministrazione di integrare la motivazione del diniego con una nota successiva, versata in giudizio, rilevandone l’inammissibilità in quanto postuma. Anche tale relazione, infatti, si limitava a richiamare astrattamente il dato normativo, senza specificare i profili di conflitto effettivo con gli interessi tutelati dalla disciplina sull’accesso.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto l’istanza, annullando il diniego e ordinando al Ministero della Giustizia di esibire alla ricorrente, entro venti giorni, tutti gli atti richiesti, eventualmente coprendo con omissis i dati non strettamente necessari, con condanna alle spese di fase.
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Nota della Redazione
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