Ottemperanza per credito da giudicato del giudice del lavoro: il TAR ordina il pagamento e nomina il commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 144 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, investito dell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che accerta un credito pecuniario della parte privata nei confronti dell’amministrazione, deve ordinare a quest’ultima di dare integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento delle somme liquidate, entro un termine assegnato. In caso di ulteriore inadempimento, il giudice nomina sin d’ora un commissario ad acta, il quale provvede in via sostitutiva agli adempimenti necessari, senza maturare alcun compenso. L’accertamento del credito operato con sentenza passata in giudicato e la mancata soddisfazione del credito alla data del deposito del ricorso integrano i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello dell’Aquila, sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni derivanti dalla revoca di un incarico, pari alle mensilità di retribuzione maturate fino a una certa data, oltre interessi e rivalutazione, ordinando altresì di considerare utile il servizio prestato. Dopo la notificazione della sentenza, il Ministero aveva provveduto al pagamento delle sole spese legali, senza dare esecuzione alla statuizione risarcitoria. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, deducendo la mancata esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, riscontrando che la sentenza della Corte d’Appello era passata in giudicato, come da apposita attestazione della cancelleria.
Nel merito, il giudice ha ritenuto la domanda di ottemperanza fondata, osservando che il credito vantato era stato accertato con sentenza definitiva e che, alla data del deposito del ricorso, non risultava ancora soddisfatto. La mancata esecuzione della statuizione di condanna al pagamento delle somme liquidate dal giudicato integra l’inadempimento dell’amministrazione.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza, nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante il pagamento delle somme liquidate. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, il quale, senza compenso, avrebbe provveduto in via sostitutiva entro il successivo termine di quarantacinque giorni.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in una somma forfettaria oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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