Morte dell’unico difensore e interruzione del processo: termine per la riassunzione e natura dichiarativa del provvedimento (TAR Abruzzo n. 65 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La morte dell’unico difensore della parte costituita determina l’immediata interruzione del processo, con conseguente nullità, in assenza della nomina di un nuovo difensore, di tutti gli atti processuali compiuti successivamente al verificarsi dell’evento interruttivo. Il provvedimento che dà atto dell’interruzione ha natura dichiarativa e non costitutiva della fattispecie interruttiva. Il termine perentorio di novanta giorni per la riassunzione del processo decorre dalla data della conoscenza legale dell’evento, acquisita mediante dichiarazione resa in udienza dalla parte o dal suo difensore.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo una serie di deliberazioni del Comune di Castilenti, tra cui la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 5 marzo 2022 di annullamento in autotutela di precedenti atti, e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12 aprile 2022, con la quale non è stata accolta l’istanza per l’eliminazione del vincolo di scarpata dalla Carta della pericolosità e l’intervento proposto è stato escluso dal Piano Triennale delle OO.PP. La ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta del Comune.
All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, il difensore della società ricorrente ha dichiarato l’avvenuto decesso dell’avvocato che era unico difensore della parte, comunicando l’evento al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la morte dell’unico difensore della parte costituita determina l’immediata interruzione del processo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 301 cod. proc. civ.
La Corte ha precisato che, in assenza della nomina di un nuovo difensore, sono nulli tutti gli atti processuali compiuti successivamente al verificarsi dell’evento interruttivo. Il provvedimento di interruzione ha natura dichiarativa e non costitutiva della fattispecie interruttiva: esso si limita a prendere atto di un evento che produce i suoi effetti automaticamente, dal momento in cui si è verificato.
Quanto alla decorrenza del termine per la riassunzione, il Collegio ha richiamato l’art. 80, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui il termine perentorio per la riassunzione del processo decorre dal giorno della conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.
Nel caso di specie, la dichiarazione resa in udienza dall’avvocato della parte ricorrente ha integrato la conoscenza legale dell’evento, con conseguente decorrenza del termine di novanta giorni dalla data dell’udienza pubblica.
Il Collegio ha pertanto dato atto dell’interruzione del processo, a far tempo dal verificarsi dell’evento interruttivo, ferma restando la possibilità per la parte più diligente di riassumere il giudizio nel termine perentorio di legge.
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Nota della Redazione
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