Accreditamento istituti di cura: la Regione deve esibire la relazione sul fabbisogno (TAR Abruzzo, Sezione Prima, n. 53 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza e di impugnazione del provvedimento conclusivo adottato dall’Amministrazione, il giudice amministrativo, ove la causa non appaia matura per la decisione, può disporre approfondimenti istruttori, ordinando all’Amministrazione stessa l’esibizione di una relazione di chiarimenti completa della documentazione a supporto. Tale incombente è funzionale a verificare la legittimità del diniego di accreditamento di una struttura sanitaria privata, con particolare riferimento alla puntuale ricognizione del fabbisogno di posti letto preso in considerazione, rispetto all’istanza presentata dalla parte ricorrente. L’ordine istruttorio, emesso con ordinanza collegiale, sospende ogni pronuncia nel rito, nel merito e sulle spese, e comporta il rinvio della trattazione della causa a una successiva udienza in camera di consiglio.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di una casa di cura privata, chiedeva alla Regione l’accreditamento di posti letto ospedalieri e di riabilitazione, sulla base del fabbisogno non soddisfatto. L’Amministrazione regionale dichiarava l’istanza improcedibile per mancanza del bando. A seguito dell’annullamento giurisdizionale di tale nota, la Regione emanava un preavviso di diniego, cui non seguiva alcun provvedimento definitivo. La società proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, avverso il silenzio e il preavviso di diniego. Nelle more, la Regione adottava una delibera di rigetto dell’istanza di accreditamento, avviando un contenzioso con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la successione temporale degli atti rende la causa non matura per la decisione, richiedendo approfondimenti istruttori. L’accertamento dell’eventuale illegittimità del diniego impugnato con i motivi aggiunti dipende dalla verifica del fabbisogno considerato dall’Amministrazione. A tal fine, il Tribunale ritiene necessario ordinare alla Regione l’esibizione di una relazione di chiarimenti, completa della documentazione, con specifico riferimento al fabbisogno preso in considerazione nel provvedimento di rigetto.
L’adempimento istruttorio è imposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. La trattazione della causa è conseguentemente rinviata per la discussione alla camera di consiglio del 14 aprile 2026. Il Collegio sospende ogni pronuncia nel rito, nel merito e sulle spese, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alle parti a cura della Segreteria. Con tale incombente, il Tribunale intende accertare la sussistenza e la consistenza del fabbisogno alla base della determinazione regionale, al fine di valutare la correttezza del diniego opposto all’istanza di accreditamento del 2018.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.