Sospensione cautelare per effetto irreversibile dell’autotutela edilizia (TAR Abruzzo n. 22 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare amministrativo, l’accoglimento dell’istanza di sospensione ex art. 55 cod. proc. amm. non richiede una valutazione prognostica approfondita sul merito quando l’esecuzione del provvedimento impugnato produrrebbe effetti non reversibili, tali da risultare irreparabili nonostante l’eventuale accoglimento del ricorso. La sospensione cautelare è pertanto disposta al fine di pervenire alla decisione di merito a situazione di fatto invariata, salvaguardando l’utilità della futura pronuncia. La tutela interinale prevale allorché l’atto impugnato – nella specie l’annullamento in autotutela del permesso di costruire e la contestuale ordinanza di demolizione – comporterebbe la perdita irreversibile del bene giuridico protetto, senza che rilevi in senso ostativo la pendenza del giudizio di merito.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’area in Comune di Ocre, avevano ottenuto il Permesso di Costruire n. 207/2012 per la realizzazione di un edificio rurale. Con provvedimento prot. n. 1573 del 28 giugno 2025, il Comune ha disposto l’annullamento in autotutela del titolo edilizio e, contestualmente, ha ordinato la demolizione dell’edificio e il ripristino dello stato dei luoghi. Avverso tale determinazione i ricorrenti hanno proposto ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Successivamente, è stata presentata un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del T.U. Edilizia; l’Amministrazione non ha risposto entro il termine di legge, rendendosi così configurabile un’ipotesi di silenzio-rifiuto.
Contro il diniego formatosi per silentium i ricorrenti hanno spiegato motivi aggiunti, reiterando l’istanza cautelare. Il Comune di Ocre si è costituito in giudizio, mentre la Regione Abruzzo non ha svolto attività difensiva. La questione è stata trattata alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha incentrato la propria valutazione sul requisito del periculum in mora, ritenendo assorbente il profilo dell’irreparabilità del danno derivante dall’esecuzione immediata dei provvedimenti impugnati. L’ordinanza di demolizione, ove eseguita, comporterebbe la distruzione dell’edificio realizzato: un effetto non reversibile, in grado di vanificare la tutela conseguibile con l’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso.
Il Collegio ha valorizzato la funzione propria della tutela cautelare, volta a garantire l’effettività della successiva decisione di merito. La demolizione di un manufatto edilizio costituisce, per sua natura, un’operazione materiale che non ammette ripristino integrale della situazione precedente, sicché la sua esecuzione ante causam determinerebbe un pregiudizio grave e difficilmente comprimibile nella prospettiva del ricorrente vittorioso.
Sotto il profilo del fumus boni juris, l’ordinanza non compie un esame approfondito nel merito delle censure dedotte, ma ne presuppone la non manifesta infondatezza, coerentemente con la scelta di decidere la fase cautelare sulla base del solo requisito dell’irreparabilità. L’accoglimento dell’istanza è stato pertanto disposto nell’esclusivo fine di pervenire alla decisione di merito a situazione di fatto invariata, come espressamente precisato nella motivazione.
Il Collegio ha infine compensato le spese della fase cautelare e fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito.
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Nota della Redazione
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