Inclusione dei sei scatti stipendiali dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 nel calcolo del TFS per il personale della Guardia di Finanza (TAR Abruzzo n. 14 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, riconosce al personale delle forze di polizia, ivi compreso quello appartenente a corpi ad ordinamento militare come la Guardia di Finanza, il diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio per tutte le cause di cessazione dal servizio, incluso il collocamento a riposo a domanda con i requisiti di età e contribuzione previsti. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 ha una portata limitata alla determinazione della base pensionabile e non può essere esteso alla liquidazione del trattamento di fine servizio, la cui disciplina uniforme rimane affidata al citato art. 6-bis, in forza del rinvio dinamico operato dall’art. 1911, terzo comma, del d.lgs. n. 66/2010.
Il Fatto
Il ricorrente, un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza collocato a riposo a domanda al raggiungimento dei requisiti di età e di servizio utile, chiedeva l’accertamento del proprio diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti biennali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’I.N.P.S. resisteva, sostenendo che per il personale militare, quale quello della Guardia di Finanza, la disciplina applicabile fosse quella di cui al d.l. n. 379/1987, che limita il beneficio ad alcune specifiche cause di cessazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, richiamando la propria sentenza n. 172/2022, confermata in appello dal Consiglio di Stato n. 2980/2023, ha escluso l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. Tale norma, come sostituita dall’art. 11 della legge n. 231/1990, è stata abrogata dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010, e, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale n. 13/2012, l’effetto abrogativo è irreversibile e non determina la reviviscenza della formulazione originaria della disposizione.
Il Collegio ha quindi aderito all’orientamento giurisprudenziale che limita gli effetti dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 alla sola determinazione del trattamento pensionistico, escludendone l’applicazione al trattamento di fine servizio. Il giudice ha ritenuto contrario alla ratio del decreto legislativo, volto all’armonizzazione dei trattamenti pensionistici, interpretare il richiamo all’art. 6-bis come un’esclusione del beneficio per il TFS, che avrebbe richiesto un’espressa abrogazione. La norma, pertanto, opera un rinvio materiale all’istituto previsto per l’indennità di buonuscita, estendendolo solo alla base pensionabile.
Secondo il TAR, la disciplina del trattamento di fine servizio per tutti gli appartenenti alle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia militare, è uniformemente dettata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, stante il rinvio dinamico operato dall’art. 1911, terzo comma, del d.lgs. n. 66/2010. Tale conclusione, già sostenuta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2980 del 2023, ha trovato recente conferma nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3807 del 26 aprile 2024.
Accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al ricorrente, il ricorso è stato accolto, con la condanna dell’I.N.P.S. a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali, oltre agli interessi dalla data di maturazione del diritto fino al saldo. Tale regime è stato giustificato dalla natura previdenziale del credito, che non soggiace al regime proprio delle obbligazioni pecuniarie, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 6928/2018. Le spese sono state compensate in ragione del precedente contrasto giurisprudenziale.
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Nota della Redazione
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