Proroga del termine del commissario ad acta per l’ottemperanza alla sentenza sulla Carta del docente (TAR Abruzzo n. 372 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può disporre, su istanza del commissario ad acta, la proroga del termine per il compimento delle attività di adempimento qualora sussistano motivate esigenze rappresentate dall’amministrazione, tra cui la necessità di definire le modalità di pagamento degli interessi legali e della rivalutazione. La proroga decorre dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore, dell’ordinanza che la dispone.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dalla sentenza del Tribunale di Vasto, Sezione Lavoro, che ha riconosciuto il diritto di un docente a tempo determinato all’assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, con accredito dell’importo di € 3.000,00, oltre interessi legali. A seguito dell’inottemperanza dell’amministrazione, il ricorrente ha instaurato il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, che ha nominato un commissario ad acta con sentenza n. 361/2025.
Il commissario ad acta ha successivamente presentato istanza di proroga del termine di adempimento, ex art. 154 c.p.c., rappresentando la necessità, segnalata dall’Ufficio Scolastico Provinciale, di un termine più ampio per il pagamento degli interessi e della rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di accogliere l’istanza di proroga, valutando la sussistenza di esigenze concrete rappresentate dall’Ufficio Scolastico Provinciale in merito alla tempistica per il pagamento degli interessi o della rivalutazione. La richiesta di un termine meno stringente è apparsa ragionevole e compatibile con la necessità di garantire l’integrale adempimento dell’obbligo derivante dalla sentenza di ottemperanza.
Il TAR ha quindi disposto la proroga di ulteriori 90 giorni del termine per il compimento delle attività di competenza del commissario ad acta, specificando che tale termine decorre dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore, dell’ordinanza medesima.
La decisione si fonda sulla natura del giudizio di ottemperanza, che richiede un’attività di cooperazione tra l’organo giurisdizionale e l’amministrazione, al fine di assicurare l’effettiva esecuzione del giudicato senza pregiudicare le esigenze organizzative dell’ente.
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Nota della Redazione
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