Autorizzazione sismica e varianti PNRR: il deposito AINOP preventivo condiziona l’esonero (TAR Abruzzo n. 58 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esonero dall’applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche — e, segnatamente, dagli obblighi di deposito del progetto strutturale (art. 93) e di autorizzazione sismica preventiva (art. 94) di cui al D.P.R. n. 380/2001 — previsto per le opere finanziate dal PNRR dall’art. 5, comma 2-ter, del D.L. n. 136/2004 opera solo se il preventivo deposito in AINOP della variante in sanatoria sia avvenuto prima dell’inizio dei lavori in variante. In difetto, la conformazione strutturale difforme da quella autorizzata legittima la sospensione dei lavori e la revoca dell’autorizzazione sismica, senza che il pericolo di perdita dei finanziamenti PNRR e l’interesse pubblico alla celere esecuzione dell’opera possano prevalere sull’interesse alla sicurezza strutturale.
Il Fatto
La ricorrente, società di costruzioni, aveva ottenuto l’originaria autorizzazione sismica per la realizzazione di un intervento, ma nel corso dei lavori aveva eseguito una variante che aveva comportato la realizzazione di un edificio con conformazione strutturale e comportamento statico-sismico differenti rispetto a quelli autorizzati. Il Dirigente del Servizio Genio Civile — ritenendo applicabile la normativa sismica nonostante il finanziamento PNRR dell’opera — aveva adottato il decreto di sospensione dei lavori e, successivamente, la revoca dell’autorizzazione sismica, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Avverso tali provvedimenti era insorto il ricorrente, chiedendo l’annullamento e la sospensione dell’efficacia degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato, in sede di cognizione sommaria, la fondatezza dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione circa la questione del deposito AINOP. La variante in sanatoria era stata depositata in AINOP soltanto in data 17 ottobre 2025, mentre i lavori in variante erano stati in parte realizzati già in data 21 luglio 2025, e cioè in epoca antecedente al deposito.
Osserva il Collegio che l’operatività della deroga di cui all’art. 5, comma 2-ter, del D.L. n. 136/2004 — che esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche, e quindi degli obblighi di deposito e di autorizzazione sismica per le opere finanziate dal PNRR in misura superiore alla metà dell’importo — è subordinata al preventivo deposito in AINOP della variante in sanatoria. Non essendo tale condizione verificatasi prima dell’inizio dei lavori in variante, la deroga non poteva trovare applicazione, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha richiamato l’art. 48, comma 4, del D.L. n. 77/2021 (come modificato dall’art. 12-bis del D.L. n. 68/2022), il quale — richiamando l’art. 125 c.p.a. — impone di tenere conto, in sede cautelare, della coerenza della misura con la realizzazione degli obiettivi e con il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR. Ciononostante, il giudice amministrativo ha precisato che il pericolo di perdita dei finanziamenti e l’interesse alla celere realizzazione dell’opera non possono ritenersi in ogni caso prevalenti rispetto all’interesse, parimenti pubblico, alla sicurezza strutturale dell’edificio, che costituisce la ragione dei provvedimenti impugnati.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata rigettata, con compensazione delle spese di fase in ragione della natura degli interessi coinvolti.
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Nota della Redazione
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