Fiscalizzazione dell’abuso edilizio esclusa per difformità essenziali accertate in via definitiva (TAR Abruzzo n. 258 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 è applicabile esclusivamente alle opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire. Ove le difformità siano state qualificate come essenziali da un’ordinanza di demolizione non impugnata e divenuta definitiva, tale qualificazione è incontestabile anche sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, con la conseguente inconfigurabilità dei presupposti per la fiscalizzazione dell’abuso. Il diniego di applicazione della sanzione pecuniaria costituisce esercizio di potere vincolato e, pertanto, non è annullabile per violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando il provvedimento non avrebbe comunque potuto avere contenuto diverso.
Il Fatto
I proprietari di un fabbricato residenziale, autorizzato con permesso di costruire, avevano realizzato opere in difformità dal titolo, consistenti nell’aumento dell’altezza del fabbricato e nella costruzione di un muro di contenimento in luogo della recinzione prevista, a distanza inferiore ai minimi di legge. Il Comune aveva adottato un’ordinanza di demolizione, mai impugnata, e, per l’inottemperanza, aveva irrogato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Successivamente, gli interessati avevano presentato istanza per ottenere la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, respinta dal Comune con il provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la c.d. fiscalizzazione dell’abuso, per espressa previsione normativa, è consentita soltanto in presenza di difformità parziali rispetto al titolo edilizio. Nel caso di specie, la qualificazione delle difformità come essenziali era avvenuta con l’ordinanza di demolizione del 2015, non impugnata dagli interessati e pertanto divenuta incontestabile, anche con riguardo alle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla sua inottemperanza.
Il Tribunale esclude, inoltre, l’annullabilità del diniego per violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, pur riconoscendo che il provvedimento non recava menzione delle osservazioni presentate dagli istanti. L’esercizio del potere era di natura vincolata e il procedimento non avrebbe potuto concludersi con un esito diverso. Sul punto, trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere differente.
Nel merito, il Collegio conferma la qualificazione degli abusi come variazioni essenziali: l’aumento dell’altezza del fabbricato di circa due metri novantaquattro integra la fattispecie prevista dall’art. 5 legge regionale Abruzzo n. 52/1989, che considera essenziali gli incrementi di altezza superiori a un metro e cinquanta. La realizzazione del muro di contenimento in luogo della recinzione, con violazione delle distanze legali, configura un’opera del tutto diversa da quella assentita. Tali opere, pertanto, restano estranee all’ambito applicativo dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna della parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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