Porto d’arma: estinto l’interesse alla prosecuzione del giudizio (TAR Abruzzo n. 248 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., costituisce l’esito del giudizio quando la parte ricorrente manifesti espressamente, anche a mezzo del proprio difensore, la mancata volontà di coltivare la prosecuzione del ricorso. La definizione in rito, conseguente alla cessazione dell’interesse alla decisione nel merito, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione delle peculiarità della vicenda processuale e della sua risoluzione senza contraddittorio sostanziale sulle questioni di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di pistola per difesa personale, impugnava dinanzi al TAR il provvedimento con cui la Prefettura di Chieti aveva rigettato l’istanza di rinnovo del titolo, nonché la nota del Comando provinciale dei Carabinieri che aveva espresso parere sfavorevole, fondato sulle direttive ministeriali restrittive e sulle condizioni di sicurezza del territorio. Con successivi motivi aggiunti, la parte ricorrente estendeva l’impugnazione al decreto prefettizio del 2021, nuovamente negativo sulla medesima istanza.
Nel corso del giudizio, il procuratore della parte ricorrente depositava una memoria con cui rappresentava la sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del ricorso, non essendo stati interposti ulteriori motivi aggiunti, e concludeva per la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione del difensore della parte ricorrente, volta a non coltivare l’istanza, integra una manifestazione inequivoca di cessazione dell’interesse alla decisione. Tale evenienza, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., determina la improcedibilità del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.
La pronuncia si uniforma al principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422) secondo cui, in presenza di una rinuncia alla prosecuzione del giudizio, il Collegio è tenuto a dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito le censure proposte. Il venir meno dell’interesse strumentale alla rimozione degli atti impugnati rende, infatti, impossibile pronunciarsi sulla fondatezza delle doglianze.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la definizione del processo in rito e la circostanza che la determinazione assunta dalla parte ricorrente non abbia dato luogo a una soccombenza sostanziale. L’esito processuale, pertanto, prescinde dall’esame del fumus delle censure e dalla valutazione nel merito della legittimità dei provvedimenti impugnati.
La pronuncia, infine, ha disposto l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e l’oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
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Nota della Redazione
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