Offerta tecnica e tempi di esecuzione: la clausola del disciplinare si interpreta con il favor partecipationis (TAR Abruzzo n. 233/2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce principio generale, in tema di gare pubbliche, quello di separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, finalizzato a garantire la segretezza dell’offerta economica e l’imparzialità della commissione di gara. Tale principio impone, ai fini dell’esclusione del concorrente, che l’offerta tecnica contenga elementi numerici o quantitativi idonei ad anticipare aspetti rilevanti dell’offerta economica. La clausola del disciplinare di gara che prevede l’esclusione per l’inserimento di “elementi concernenti il tempo” nella documentazione tecnica, ove letta in modo sistematico con le altre previsioni della lex specialis che qualificano il dato temporale come elemento dell’offerta economica, deve essere interpretata restrittivamente, secondo il canone del favor partecipationis. Ne consegue che la mera indicazione di metodologie tecnico-organizzative per la riduzione dei tempi di esecuzione, senza indicazione di un dato quantitativo temporale, non integra la causa di esclusione. In ogni caso, una diversa interpretazione che ampliasse le cause di esclusione oltre le ipotesi di legge violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
La Provincia di Pescara indiceva una gara per l’affidamento di un appalto integrato per la progettazione ed esecuzione di interventi di messa in sicurezza di strade provinciali. All’esito della procedura, l’appalto veniva aggiudicato al r.t.i. Facciolini srl, che si collocava primo in graduatoria con punti 97,137.
La società Edilizia Mancini srl, sesta classificata, impugnava l’aggiudicazione deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 21 del Disciplinare: i primi classificati avevano inserito nell’offerta tecnica l’indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi, riferiti al subcriterio D1 “riduzione dei tempi di esecuzione”. Secondo la ricorrente tale dato doveva essere collocato nell’offerta economica e la mancata esclusione dei concorrenti avrebbe violato il principio di segretezza e parità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure nel merito. Il Collegio ha preliminarmente osservato che il subcriterio D1, pur riguardando la riduzione dei tempi di esecuzione, è inserito tra gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, ex art. 17.1 del Disciplinare. Tale subcriterio è stato qualificato come elemento qualitativo-descrittivo, soggetto a valutazione tecnico-discrezionale della commissione, e non come elemento quantitativo.
La norma del disciplinare, nel riferire il subcriterio D1 alla “riduzione dei tempi di esecuzione”, va intesa nel senso che le concorrenti devono indicare le modalità tecnico-organizzative per garantire la riduzione dei tempi, e non il dato temporale in sé, che invece, ex art. 17.3 del Disciplinare, va abbinato all’offerta economica incidendo sui costi.
Quanto all’art. 21 del Disciplinare, che commina l’esclusione in caso di “mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica”, la clausola è stata interpretata alla luce del principio di segretezza dell’offerta economica e del canone civilistico dell’interpretazione sistematica. L’esclusione, quindi, opera solo nell’ipotesi di inserimento di elementi numerici nell’offerta tecnica tali da anticipare aspetti dell’offerta economica, non già per la mera indicazione di soluzioni tecnico-operative. Nel caso di specie, le concorrenti avevano indicato solo queste ultime.
Il Collegio ha infine precisato che una diversa opzione esegetica avrebbe reso la clausola nulla per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, determinando un effetto di nullità della disposizione. La ricostruzione operata ha quindi evitato tale effetto, salvaguardando la validità della clausola stessa.
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Nota della Redazione
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