Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta definizione dell’oggetto (TAR Abruzzo n. 198 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, in vista dell’udienza, le parti private concordemente rappresentano l’intervenuta definizione della controversia e l’amministrazione resistente nulla eccepisce. In tale evenienza il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., prende atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e dichiara l’estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare il merito delle censure. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura e peculiarità della materia e dell’intesa raggiunta tra le parti private.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, proposta dal ricorrente, di un provvedimento del Comune di Penne concernente l’area tecnica e ambientale dell’ente, unitamente agli atti presupposti e conseguenziali. Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento indicato in epigrafe, deducendo le violazioni di legge e l’eccesso di potere ivi rassegnati. Si costituivano in giudizio sia il Comune di Penne, sia la controinteressata, contestando le ragioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
A distanza di tempo, in prossimità dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato fissata per la discussione, le parti private rappresentavano l’intervenuta definizione della vicenda sostanziale. In particolare, il ricorrente depositava una memoria con cui dichiarava la cessazione della materia del contendere, cui faceva seguito un’analoga dichiarazione della controinteressata, con concorde richiesta di compensazione delle spese di lite. L’amministrazione comunale, pur regolarmente costituita, nulla aggiungeva in ordine a tali istanze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a fronte delle concordi dichiarazioni delle parti private circa l’intervenuta cessazione della materia del contendere e della mancata opposizione dell’amministrazione comunale, non residuasse alcun interesse alla decisione nel merito. Ha quindi applicato il disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., a norma del quale, se nel corso del giudizio l’interesse alla decisione viene meno, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, provvedendo sulle spese secondo le regole ordinarie.
Quanto al regolamento delle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale tra tutte le parti, valorizzando sia la natura e la peculiarità della materia del contendere — connotata da profili di discrezionalità amministrativa — sia l’espressa intesa raggiunta tra le parti private in ordine alla definizione bonaria della lite. L’atteggiamento processuale del Comune, che nulla ha osservato, non ha costituito ostacolo alla declaratoria.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata che attribuisce alla cessazione della materia del contendere natura di evento processuale satisfattivo dell’interesse sostanziale del ricorrente, tale da privare la decisione di qualsiasi utilità pratica. In tali evenienze, il giudice non è chiamato a scrutinare la fondatezza dei motivi di ricorso, ma unicamente a verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria e a regolare le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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