Carta docente e ottemperanza: termine di 120 giorni e commissario ad acta per l’inerzia (TAR Abruzzo n. 141 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di ottemperanza emessa dal giudice amministrativo è volta ad ottenere l’esecuzione del giudicato favorevole al ricorrente e si configura come rimedio esperibile avverso l’inerzia dell’amministrazione. Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, dovendosi ritenere che il decorso di tale termine sia condizione per procedere all’esecuzione coattiva, senza che rilevi l’apposizione della formula esecutiva, non necessaria ai sensi dell’art. 115, comma 3, c.p.a.. L’amministrazione intimata, inoltre, non può eccepire l’incompetenza di un altro organo centrale per giustificare la propria inottemperanza, in quanto il responsabile del procedimento è comunque tenuto ad adottare il provvedimento finale o a trasmettere gli atti all’organo competente ex art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990. In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione soccombente, il giudice nomina un commissario ad acta per provvedere in sostituzione, ponendo le relative spettanze a carico dell’amministrazione stessa.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vasto una sentenza favorevole che riconosceva il diritto alla percezione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015. Nonostante il giudicato favorevole, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva provveduto a dare esecuzione alla pronuncia, permanendo inadempiente. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza delle doglianze alla luce della mancata ottemperanza al giudicato e del superamento del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza. Il Collegio ha richiamato l’indirizzo giurisprudenziale già espresso in casi analoghi, evidenziando che l’art. 14 del D.L. n. 669/1996 è applicabile al giudizio di ottemperanza con gli opportuni adattamenti. In particolare, la norma, pur riferendosi al “titolo esecutivo” per l’esecuzione civile, non impone la spedizione in forma esecutiva per l’ottemperanza, come chiarito dall’art. 115, comma 3, c.p.a., sicché l’inerzia dell’amministrazione è ingiustificata.
Inoltre, il Tribunale ha respinto l’eventuale eccezione circa l’incompetenza di un organo centrale del Ministero, ribadendo che l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di eseguire il giudicato, dovendo il responsabile del procedimento adottare il provvedimento finale o trasmettere gli atti all’organo competente. La sentenza ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla pronuncia del Tribunale ordinario, accreditando le somme relative al bonus in conto carta elettronica del docente, con accessori di legge, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, che provvederà in sostituzione dell’amministrazione entro i successivi 45 giorni dal decorso del termine. Il Collegio ha invece escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi già prevista dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Considerata la serialità del contenzioso, il TAR ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila per le eventuali valutazioni di competenza in ordine alla mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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