Improcedibilità del concorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 133 del 14.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa dal ricorrente in prossimità dell’udienza di discussione, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non richiede l’esame nel merito delle censure, che restano assorbite. La natura meramente processuale della decisione costituisce giusto motivo per la compensazione integrale delle spese di lite e per la declaratoria di irripetibilità del contributo unificato.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al concorso pubblico per esami bandito dal Comune di Caramanico Terme per l’assunzione a tempo parziale di tre operai multiservizi (cat. B3), impugnava gli atti della procedura selettiva nella parte in cui avevano determinato la sua inidoneità per effetto del punteggio conseguito alla prova orale, inferiore alla soglia minima prevista dal bando. Il ricorrente lamentava, in via principale, la sostituzione della prova pratica con una prova orale e l’illegittimità delle modalità di svolgimento di quest’ultima.
Il controinteressato, candidato collocato al secondo posto in graduatoria, e il Comune resistente si costituivano in giudizio eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Dopo l’integrazione del contraddittorio e il deposito di motivi aggiunti avverso la determina di approvazione della graduatoria finale, il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare e, con memoria depositata il 22 gennaio 2026, dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa dal ricorrente nella memoria del 22 gennaio 2026 e ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una causa di improcedibilità che prescinde dall’esame delle questioni di merito e che presuppone la verifica del venir meno dell’interesse strumentale alla decisione.
La pronuncia assume carattere meramente processuale e non entra nel merito delle censure dedotte, che restano assorbite dalla declaratoria di improcedibilità. Ne deriva la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
La decisione si fonda sulla natura dichiarativa della pronuncia di improcedibilità, che non richiede accertamenti fattuali ulteriori rispetto alla manifestazione di volontà del ricorrente di non coltivare il giudizio. La camera di consiglio si è svolta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
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Nota della Redazione
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