Termine commissario ad acta per attività istruttoria completata (TAR Abruzzo n. 103 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta che abbia completato l’istruttoria tecnica e amministrativa dell’incarico e abbia acquisito i pareri necessari, può chiedere e ottenere una proroga del termine per il deposito della relazione finale e degli allegati. L’attività istruttoria affidata al commissario si intende esaurita con la trasmissione del verbale della conferenza di servizi all’Amministrazione, residuando solo adempimenti formali di conclusione dell’incarico. Il giudice dell’ottemperanza valuta l’istanza di differimento del termine alla luce del principio di effettività della tutela e della necessità di garantire la completa esecuzione della sentenza. La proroga del termine concessa al commissario costituisce esercizio del potere di direzione del giudizio di ottemperanza, volto ad assicurare l’integrale attuazione del giudicato.
Il Fatto
Una società di costruzioni aveva ottenuto dal TAR Abruzzo-Pescara l’accoglimento del ricorso per l’esecuzione della sentenza n. 314 del 2021, con la nomina di un commissario ad acta per superare la persistente inerzia del Comune di Penne nell’avviare le procedure di pubblicazione della variante al piano regolatore generale. Il giudice amministrativo aveva poi accolto le successive istanze di proroga del termine per il completamento dell’incarico, rispettivamente con le ordinanze n. 356 del 2022 e n. 484 del 2025. L’appello proposto dal Comune avverso la sentenza di primo grado era stato rigettato dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione IV n. 2125 del 2025. Il commissario ad acta, nominato con la sentenza n. 173 del 2022, aveva quindi avanzato una nuova istanza di proroga.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale amministrativo regionale ha dato atto che il commissario ad acta aveva riferito di aver completato l’istruttoria tecnica e amministrativa relativa all’incarico. In particolare, l’ausiliario aveva acquisito i pareri necessari, convocato la conferenza di servizi conclusasi con esito positivo e trasmesso il relativo verbale al Sindaco del Comune di Penne per gli adempimenti di competenza.
Il collegio ha osservato che residuava esclusivamente il deposito, presso il Tribunale, della relazione finale, del verbale conclusivo della conferenza di servizi e degli allegati tecnici e dei pareri acquisiti. Sul punto, il commissario aveva richiesto un breve differimento del termine di dieci giorni.
Alla luce di tali circostanze, il TAR ha ritenuto di poter accogliere la richiesta, assegnando al commissario ad acta l’ulteriore termine di giorni dieci, decorrente dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza, per l’integrale esecuzione della sentenza. La decisione si inserisce nel quadro del giudizio di ottemperanza, ove il giudice conserva il potere di modulare i termini dell’incarico commissariale in ragione delle effettive esigenze di completamento dell’attività esecutiva.
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Nota della Redazione
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