Revoca porto d’armi: legittimo il giudizio prognostico sulla conflittualità familiare (TAR Basilicata n. 306 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenze per il porto di armi, l’Autorità di Pubblica Sicurezza gode di un’ampia discrezionalità finalizzata a prevenire la commissione di reati e a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica. Tali valutazioni non richiedono l’esistenza di precedenti penali a carico dell’interessato, ma si fondano su un giudizio prognostico circa l’assenza di rischi, anche solo potenziali, di un uso improprio delle armi. La situazione di accesa conflittualità familiare documentata da denunce-querele per condotte violente costituisce elemento legittimamente valutabile per la revoca del titolo, anche quando il soggetto risulti parte offesa nel procedimento penale pendente. La mancata produzione di nuovi elementi endoprocedimentali e la persistenza dello stato conflittuale rendono sufficiente la motivazione del provvedimento.
Il Fatto
La ricorrente presentava querela nei confronti della cognata per un’aggressione fisica subita, con conseguente referto di pronto soccorso. Nella stessa giornata, il Comandante della Stazione dei Carabinieri procedeva al ritiro cautelativo delle armi della donna e proponeva la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, evidenziando che la stessa viveva costantemente con il padre, destinatario di analoga proposta per minacce di morte e atti vessatori verso la nuora.
La Questura avviava il procedimento, contestando una situazione di accesa conflittualità familiare tale da far scaturire un giudizio prognostico di inaffidabilità. Nonostante la memoria difensiva della ricorrente, l’Amministrazione confermava la persistenza dello stato conflittuale e il Questore emanava il decreto di revoca. La donna impugnava il provvedimento deducendo sette motivi di censura, tra cui difetto di istruttoria, travisamento, violazione del contraddittorio e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il costante principio secondo cui l’autorità di pubblica sicurezza deve perseguire la finalità di prevenire reati e deve avere la sicurezza circa il corretto uso delle armi, escludendo rischi anche solo potenziali. In tale ottica, l’ampia discrezionalità attribuita dall’ordinamento non è sindacabile se non per manifesta illogicità o travisamento.
La circostanza che la ricorrente fosse parte offesa, e non autrice di condotte violente, non è stata ritenuta dirimente. La pendenza della querela è stata valorizzata dal Questore non come indice di inaffidabilità, ma come prova dell’assenza di riappacificazione e della persistenza dello stato di conflittualità, elemento legittimamente posto a base del giudizio prognostico sfavorevole. La sentenza richiamata dalla ricorrente è stata correttamente distinta: quella fattispecie non presentava comportamenti minacciosi o violenti, a differenza del caso in esame.
Quanto al contraddittorio procedimentale, la nota successiva dei Carabinieri non ha introdotto fatti nuovi, avendo semplicemente confermato la mancata riappacificazione, circostanza già nota e comunque mai smentita dalla ricorrente. La motivazione del provvedimento è stata ritenuta adeguata, avendo il Questore esplicitamente considerato la memoria endoprocedimentale e operato un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla prevenzione e l’interesse privato al mantenimento del titolo, con prevalenza del primo.
La decisione è stata assunta con la forma della sentenza breve ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti, con integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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