Assegnazione temporanea genitore con figlio minore: esigenze di servizio motivate (TAR Basilicata n. 307 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione temporanea del genitore con figlio minore di tre anni, dipendente di una Forza di Polizia, il combinato disposto dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 e dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 non richiede che il diniego sia sorretto da casi o esigenze eccezionali, essendo sufficiente il riferimento a motivate esigenze organiche o di servizio. Tali esigenze non possono essere evocate genericamente, ma devono risultare da una situazione effettiva e concreta dell’ufficio di appartenenza. Nell’accertare la sussistenza del presupposto ostativo, il giudice non può limitarsi alla verifica di manifesta illogicità o irragionevolezza, ma deve valutare la ricorrenza stessa delle esigenze addotte. Ove risulti l’insussistenza di carenze di organico nella sede di provenienza, prevale l’interesse del minore all’unità e alla vicinanza del nucleo familiare.
Il Fatto
Un Vice Ispettore della Polizia di Stato, padre di un figlio nato nell’aprile 2025, chiedeva, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, l’assegnazione temporanea dalla Squadra Mobile di Potenza a sedi di servizio vicine al proprio luogo di residenza. L’Amministrazione, dopo un preavviso di rigetto basato su un parere negativo della Questura di Potenza, che lamentava difficoltà di organico e carichi di lavoro, respingeva l’istanza con decreto del novembre 2025, richiamando esigenze di prevenzione e repressione dei reati.
Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo la violazione della norma e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, e proponeva altresì istanze di accesso, ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., avverso i successivi dinieghi dell’Amministrazione. A seguito dell’accoglimento di tali istanze, l’Amministrazione comunicava i dati sui posti vacanti nelle sedi richieste.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha accolto il ricorso, annullando il decreto di diniego. La sentenza richiama il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. n. 151/2001, come modificato, subordini l’assegnazione alla sussistenza di un posto vacante e all’assenso delle amministrazioni, con dissenso motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 ha tuttavia specializzato la disciplina per le Forze di Polizia, consentendo il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio.
La giurisprudenza richiamata (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 1873 del 2026) ha chiarito che, per le Forze di Polizia, non è più necessario il requisito dell’eccezionalità, essendo sufficienti motivate esigenze organiche o di servizio, il cui apprezzamento è sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. Tuttavia, le stesse pronunce precisano che tali esigenze non possono essere evocate genericamente e che le scoperture di organico non devono assumere carattere di particolare gravità per essere ostative.
Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ha rilevato che, dagli atti prodotti dall’Amministrazione in ottemperanza all’ordinanza di questo Tribunale, risultava che presso la Questura di Potenza, sede di servizio del ricorrente, non vi erano posti vacanti. Tale circostanza ha condotto il giudice a ritenere insussistente il presupposto delle motivate esigenze organiche o di servizio che avrebbero potuto giustificare il diniego.
Pertanto, è stato ritenuto prevalente l’interesse del minore all’unità e alla vicinanza del nucleo familiare, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento del decreto impugnato, oltre alla condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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