La valutazione tecnica della Commissione non è sindacabile se non illogica (TAR Basilicata n. 280 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione giudicatrice, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irrazionalità o erroneità dei criteri applicati. Il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, neppure quando le differenze qualitative tra i prodotti offerti siano tecnicamente rilevanti. La censura sul punteggio attribuito, per essere accolta, deve dimostrare l’evidente travisamento dei presupposti di fatto o l’incongruità della motivazione, non essendo sufficiente prospettare una diversa e più favorevole valutazione comparativa. La domanda risarcitoria connessa all’annullamento dell’aggiudicazione segue la sorte del ricorso principale.
Il Fatto
Con Del. n. 929 del 17.11.2025, l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza ha indetto una procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. e), D.lg.vo n. 36/2023, per la fornitura di un laser chirurgico, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (massimo 70 punti per l’offerta tecnica e 30 per quella economica). Hanno partecipato alla gara solo due società: la controinteressata e la ricorrente, risultate rispettivamente prima e seconda in graduatoria.
La società ricorrente, dopo l’accesso agli atti, ha impugnato l’aggiudicazione disposta con Deliberazione n. 245 del 19.3.2026, contestando i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice con riferimento a numerosi criteri di valutazione di natura tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente esaminato le differenze tra le due tecnologie laser offerte, riconoscendo la superiorità del laser ultrapulsato alimentato a radiofrequenza (RF) rispetto al laser superpulsato alimentato in corrente continua. Il giudice ha però precisato che tali differenze sono rilevanti nella chirurgia estetica e non negli interventi di microchirurgia in Otorinolaringoiatria, per i quali era finalizzata la procedura di evidenza pubblica.
Con riguardo al criterio delle “Dimensioni e peso dell’apparecchiatura”, la censura è stata disattesa perché il laser dell’aggiudicataria presenta peso e dimensioni inferiori, garantendo migliore maneggevolezza e minore ingombro in sala operatoria. Quanto alle “Modalità di erogazione dell’energia”, il Collegio ha ritenuto non illogica la valutazione di equivalenza clinica tra i 60 MW con 5 modalità del prodotto della ricorrente e i 40 MW con 3 modalità di quello aggiudicatario, considerata la minore carbonizzazione e la potenza massima di 27 MW indicata dai protocolli clinici.
In relazione alla commutazione da braccio a fibra, la censura è stata respinta in quanto la ricorrente non aveva fornito chiarimenti sulle modalità dello switch elettronico. Per i software applicativi ORL e per le varie applicazioni, il Collegio ha ritenuto ragionevole la preferenza attribuita dalla Commissione all’elevato livello di automazione guidata del sistema offerto dall’aggiudicataria. Anche la valutazione dei manipoli è stata giudicata coerente, avendo la Commissione premiato il micromanipolatore con specchi parabolici che garantisce una migliore ergonomia.
Quanto al programma di formazione, il Tribunale ha riconosciuto la non illogicità del punteggio, considerato che l’aggiudicataria aveva offerto un programma tecnico di primo livello presso la struttura sanitaria. Infine, per il servizio di assistenza tecnica, il Collegio ha valorizzato la migliore prossimità territoriale, la più ampia fascia di reperibilità e la più celere presa in carico delle segnalazioni, indipendentemente dall’urgenza. La sentenza ha pertanto respinto il ricorso, con conseguente reiezione della connessa domanda risarcitoria per assenza del requisito dell’ingiustizia del danno.
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Nota della Redazione
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