Estinzione del giudizio di ottemperanza per rinuncia del ricorrente (TAR Basilicata n. 253 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e non condizionata, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, cod. proc. amm., che il giudice amministrativo dichiara con sentenza, senza necessità di esaminare il merito della controversia. L’estinzione conseguente alla rinuncia non richiede l’accettazione della controparte costituita, essendo rimessa alla sola volontà della parte ricorrente. In presenza di questioni giuridiche originali, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dell’ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza di Potenza, ai sensi dell’art. 35-ter o.p., aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da detenzione in condizioni disumane e degradanti, provvedimento confermato dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza. Il giudizio era stato instaurato nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere l’esecuzione del giudicato.
Nelle more del giudizio, la parte ricorrente ha depositato e notificato in data 15 giugno 2026 un atto di rinuncia al ricorso, manifestando la propria volontà di non proseguire nell’azione. Il Ministero della Giustizia si era costituito in giudizio per resistere alla domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la ritualità della rinuncia, ha rilevato che l’istituto è disciplinato dall’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il quale prevede che il giudice dichiari l’estinzione del giudizio quando la rinuncia sia stata validamente manifestata. La norma, in combinato disposto con gli artt. 84 e 85 cod. proc. amm., non richiede l’accettazione della controparte, essendo la rinuncia un atto unilaterale della parte che determina la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha quindi dato atto della volontà abdicativa espressa dalla parte ricorrente, dichiarando l’estinzione del giudizio senza pronunciarsi nel merito, pur avendo verificato che l’atto di rinuncia fosse stato notificato ritualmente alle altre parti costituite.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, valorizzando la particolarità della vicenda e l’originalità delle questioni giuridiche trattate, che concernevano l’interpretazione dell’art. 35-ter o.p. in materia di ristoro per la violazione dell’art. 3 CEDU. La pronuncia si chiude con l’ordine di oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.