Il progettista indicato nell’offerta non può avvalersi dei requisiti di un terzo (TAR Basilicata n. 199 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigente codice dei contratti pubblici il progettista indicato dall’operatore economico nell’offerta, soggetto esterno alla struttura societaria del concorrente, non è riconducibile né alla figura del concorrente né a quella di operatore economico: egli deve pertanto possedere in proprio i requisiti generali e speciali di partecipazione e non può avvalersi, per la loro comprova, dell’istituto dell’avvalimento, riservato a chi assume la veste di operatore economico che concorre nella gara. La carenza di qualificazione del progettista indicato comporta legittimamente l’esclusione del concorrente che lo abbia designato, esclusione non sanabile attraverso la sostituzione del progettista intervenuta dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, atteso che una tardiva facoltà di implementazione si porrebbe in contrasto con il principio della par condicio dei concorrenti.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento della messa in sicurezza del porto, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, partecipante in forma singola. L’impresa aggiudicataria aveva indicato per la redazione del progetto esecutivo una società di progettazione che, a sua volta, aveva comprovato il requisito di capacità tecnica di cui all’art. 6.4, lett. A), del Disciplinare di gara mediante un contratto di avvalimento stipulato con altro professionista. È stata altresì dedotta l’illegittimità della sostituzione del progettista, prospettata come possibile rimedio, in quanto intervenuta dopo l’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso richiamando, con portata assorbente, il primo motivo di censura. Ha preliminarmente rilevato che, ai sensi dell’art. 44, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, negli appalti integrati gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta. Ha quindi rammentato che l’art. 104, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 definisce l’avvalimento come il contratto con il quale imprese ausiliarie mettono a disposizione le proprie risorse a favore di un operatore economico che concorre in una procedura di gara.
Ciò posto, il Collegio ha affermato che il progettista indicato dall’impresa è un mero prestatore d’opera professionale, che non entra nella struttura societaria del concorrente e non assume la veste di concorrente o di operatore economico. Richiamando l’orientamento delle Adunanza Plenaria n. 13 del 2020, costantemente riaffermato in vigenza del nuovo codice, il Tribunale ha escluso che il progettista possa utilizzare l’istituto dell’avvalimento per comprovare i requisiti speciali, dovendo gli stessi essere posseduti in proprio. La mancanza di qualificazione del progettista indicato determina, di conseguenza, l’esclusione del concorrente che lo abbia designato.
Quanto alla possibilità di sostituzione del progettista, il Tribunale ha precisato che essa è ammissibile solo su iniziativa del concorrente e, in assenza di diverse previsioni del bando, entro il limite temporale inderogabile dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione. Nel caso di specie, versando la procedura in fase post-aggiudicazione, la sostituzione non poteva essere consentita, né poteva operare come misura di self cleaning, in quanto contrasterebbe con il principio della par condicio dei concorrenti.
Alla luce di tali argomentazioni, ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione, ritenendo assorbite le ulteriori censure e la domanda risarcitoria, non sussistendo evidenza della stipulazione del contratto. Ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, compensate nei confronti della controinteressata.
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Nota della Redazione
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